Art. 550. Disciplina regolamentare 1. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, sono disciplinati: a) i requisiti generali di accesso all'impiego e la relativa documentazione; b) i contenuti dei bandi di concorso, le modalita' di svolgimento delle prove concorsuali, anche con riguardo agli adempimenti dei partecipanti; c) le categorie riservatarie ed i titoli di precedenza e preferenza per l'ammissione all'impiego; d) le procedure di reclutamento tramite apposite liste di collocamento per le qualifiche previste dalla legge; e) la composizione e gli adempimenti delle commissioni esaminatrici. 2. In attesa dell'emanazione del regolamento si applicano le disposizioni di cui agli articoli che seguono. Sono comunque portate a compimento le procedure concorsuali attivate alla data di entrata in vigore del regolamento stesso. 3. Le nomine, da conferire a seguito delle procedure concorsuali, sono disposte nei limiti dei posti vacanti dopo la riduzione di organico attuata ai sensi dell'articolo 548, comma 6; esse non sono, in ogni caso, effettuate su posti dei quali si preveda la soppressione nell'anno scolastico successivo.
Nota all'art. 550: - L'art. 41 del D.Lgs. n. 29/1993 prevede che, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, siano emanate norme regolamentari volte a disciplinare requisiti e procedure per l'accesso all'impiego.