Art. 551. 
                 Accesso ai ruoli della V qualifica 
  1. L'accesso ai ruoli della quinta qualifica funzionale  ha  luogo,
mediante concorso per titoli ed esami e mediante  concorso  per  soli
titoli. 
  2. I predetti concorsi sono indetti con frequenza  triennale  anche
quando non vi  sia  diponibilita'  di  posti.  Nel  caso  in  cui  la
graduatoria di un  concorso  per  titoli  ed  esami  sia  esaurita  e
rimangano posti ad esso assegnati,  questi  vanno  ad  aggiungersi  a
quelli assegnati al parallelo concorso per  titoli;  analogamente  si
provvede nel caso inverso. Detti posti vanno reintegrati in occasione
della procedura concorsuale successiva. 
  3. All'indizione dei concorsi si provvede con bando  unico  emanato
dal Ministro della pubblica istruzione. 
  4. Spetta ai provveditori agli studi determinare con loro  decreti,
all'inizio  di  ciascuno  dei  tre  anni  scolastici  ai   quali   si
riferiscono i concorsi, il numero dei posti da  conferire  all'inizio
di ciascun anno scolastico ai  candidati  utilmente  collocati  nelle
graduatorie compilate a seguito dell'espletamento dei concorsi  cosi'
indetti. Rimane ferma la competenza degli  stessi  provveditori  agli
studi riguardo a tutti gli  adempimenti  attinenti  allo  svolgimento
delle  procedure  dei  concorsi  medesimi,  nonche'   riguardo   all'
approvazione degli atti ed ai provvedimenti ed attivita' conseguenti. 
  5. Le disposizioni di cui al presente articolo si  applicano  anche
ai coordinatori amministrativi  dei  conservatori  di  musica,  delle
Accademie  di  belle  arti  e  delle  Accademie  nazionali  di   arte
drammatica e di danza. I relativi concorsi possono essere  svolti  in
forma decentrata a cura di uno  o  piu'  provveditori  agli  studi  o
sovrintendenti scolastici regionali appositamente delegati. 
  6. I posti disponibili e vacanti per i concorsi di accesso ai ruoli
dei coordinatori amministrativi, detratto il contingente da destinare
ai corrispondenti concorsi riservati per il passaggio alla  qualifica
funzionale superiore di  cui  al  comma  1  dell'articolo  557,  sono
ripartiti, nella misura del 50 per cento, tra i concorsi  di  accesso
per titoli ed esami ed i concorsi di accesso per soli titoli.