Art. 552. 
                    Concorsi per titoli ed esami 
 
  1. Le graduatorie relative ai concorsi per titoli  ed  esami  hanno
validita' per i tre anni indicati nei relativi bandi. 
  2. Nei concorsi per titoli ed esami e'  attribuito  un  particolare
punteggio  anche  all'inclusione  nelle  graduatorie  di   precedenti
concorsi per titoli ed esami. 
  3. Le prove di esame consistono in  due  prove  scritte  ed  in  un
colloquio. Una delle due prove scritte verte su elementi  di  diritto
pubblico; l'altra e' intesa ad accertare il possesso delle cognizioni
tecniche necessarie all'assolvimento  delle  funzioni  proprie  della
qualifica da conferire. Il  colloquio  verte  sulle  materie  oggetto
delle prove scritte  e  sull'ordinamento  dell'amministrazione  della
pubblica istruzione. Il programma di esame e' determinato  dal  bando
di cui al comma 3 dell'articolo 551. 
  4. Il titolo di studio richiesto per l'ammissione  ai  concorsi  e'
stabilito con regolamento. 
  5. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione,  sentito  il
Consiglio nazionale della pubblica istruzione, e' emanata la  tabella
di valutazione dei titoli.