Art. 553. (Art. 118 del Testo Unico) AUTOCONVOGLI I conducenti dei veicoli componenti i convogli sono tenuti a rispettare la distanza di sicurezza di cui all'art. 107 del Testo Unico. Nel caso di convogli di automezzi in numero superiore a dieci unita', sul primo veicolo, frontalmente al senso del moto deve essere apposto un cartello a fondo bianco e con la iscrizione in nero "INIZIO COLONNA". Analogo cartello con l'iscrizione "FINE COLONNA" dovra' essere posto sull'ultimo automezzo.