Art. 553. 
                         Concorso per titoli 
 
  1. Per l'ammissione ai concorsi per soli titoli sono richiesti: 
    a) il superamento delle  prove  di  un  precedente  concorso  per
titoli ed esami o  di  precedenti  esami  a  posti  di  segretario  o
coordinatore amministrativo; 
    b) un servizio di segretario o coordinatore amministrativo  negli
istituti e scuole statali di ogni ordine e grado, prestato per almeno
trecentosessanta  giorni,  anche  non  continuativi,   nel   triennio
precedente. 
  2. Al concorso  medesimo  sono  ammessi  altresi'  coloro  i  quali
appartengono  alla  qualifica   immediatamente   inferiore,   abbiano
prestato in tale qualifica servizio di ruolo per almeno  cinque  anni
ed abbiano superato le prove di un concorso ordinario o  riservato  a
posti di segretario o coordinatore amministrativo. 
  3. La partecipazione ai concorsi per soli titoli e' consentita  per
due province. 
  4. Le graduatorie  relative  ai  concorsi  per  soli  titoli  hanno
carattere permanente e sono soggette ad  aggiornamento  triennale.  A
tal fine coloro che presentano la domanda per  la  prima  volta  sono
inclusi  nel  posto  spettante  in  base  al  punteggio   complessivo
riportato, mentre i concorrenti gia' compresi in graduatoria  ma  non
ancora nominati  hanno  diritto  a  permanere  nella  graduatoria  ed
ottenere la modifica del punteggio  mediante  valutazione  dei  nuovi
titoli, purche' abbiano presentato apposita  domanda  di  permanenza,
corredata dei nuovi titoli nel termine di cui al bando di concorso. 
  5. A parita' di punteggio e di ogni altra condizione che dia titolo
a  preferenza,  precede  nella  graduatoria  permanente   chi   abbia
partecipato al concorso meno recente. 
  6. Le  graduatorie  relative  ai  concorsi  per  soli  titoli  sono
compilate sulla base del punteggio complessivo  ottenuto  da  ciascun
concorrente. 
  7. Non si applica alcun limite di eta'  per  la  partecipazione  ai
concorsi per soli titoli. 
  8. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione,  sentito  il
Consiglio nazionale della pubblica istruzione, e' emanata la  tabella
di valutazione dei titoli. 
  9. Il punteggio da  attribuire  al  superamento  di  un  precedente
concorso per titoli  ed  esami,  o  di  precedenti  esami,  non  puo'
superare quello spettante per tre anni di servizio. 
  10. Le graduatorie dei concorsi per soli titoli  sono  utilizzabili
sino all'esaurimento, nell'ordine in cui  i  candidati  vi  risultino
compresi. 
  11. La collocazione nelle graduatorie del concorso per soli  titoli
non costituisce elemento valutabile nei corrispondenti  concorsi  per
titoli ed esami ed in quelli per soli titoli. 
  12. Le graduatorie dei concorsi per soli titoli  sono  utilizzabili
soltanto  dopo   l'esaurimento   delle   corrispondenti   graduatorie
compilate ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 3 maggio  1988,
n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988,  n.
246, e trasformate in graduatorie nazionali dall'articolo 8- bis  del
decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426. 
 
          Nota all'art. 553:
             - Per l'art. 17 del D.L. n. 140/1988 e l'art. 8- bis del
          D.L. n.  323/1988 si veda la nota all'art. 401.