(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 555)
                Art. 555. (Art. 121 del Testo Unico) 

 
  Ai fini della determinazione del peso  esatto  e  dell'accertamento
della differenza di peso fino al 5% del  peso  complessivo,  l'agente
del traffico richiedera' la pesatura  che  dovra'  essere  effettuata
nella piu' vicina localita' in cui esista una pesa pubblica idonea ad
un'unica pesatura del veicolo. Accertato il sovraccarico  il  veicolo
non  potra'  proseguire  il  viaggio  se  il  conducente  non   avra'
provveduto a riportare il carico nel limiti consentiti.