Art. 555. 
                             Commissioni 
 
  1. Le commissioni esaminatrici dei concorsi per il reclutamento del
personale amministrativo, tecnico ed ausiliario sono cosi' composte: 
    a) per la quinta qualifica:  di  un  presidente  scelto  tra  gli
impiegati con qualifica di dirigente, e di altri due  membri  di  cui
uno  preside,  direttore  didattico  o  rettore  e  l'altro   docente
d'istituto di istruzione secondaria  superiore  delle  materie  sulle
quali vertono le prove di esame; 
    b) per la IV qualifica: di un presidente, scelto tra  i  presidi,
direttori didattici o rettori e di  altri  due  membri,  di  cui  uno
impiegato    con    qualifica    non    inferiore     alla     ottava
dell'amministrazione  scolastica  centrale  e  periferica  e  l'altro
appartenente alla corrispondente qualifica del personale A.T.A.,  con
almeno cinque anni di anzianita'. 
  2. Quando trattasi di concorsi per  il  conferimento  di  posti  di
infermiere il componente della commissione appartenente al  personale
A.T.A. e' sostituito  da  un  sanitario  designato  dalle  competenti
autorita' sanitarie. 
  3. Le funzioni di segretario delle  commissioni  esaminatrici  sono
espletate da un impiegato con  qualifica  non  inferiore  alla  sesta
dell'amministrazione scolastica centrale e periferica. 
  4. Almeno un terzo dei componenti della commissione deve essere  di
sesso femminile, salvo motivata impossibilita'. 
  5. Per quanto non previsto dal presente testo unico si applicano le
disposizioni vigenti  in  materia  di  concorsi  di  ammissione  agli
impieghi statali.