(CODICE CIVILE-art. 556)
                              Art. 556. 
 
            (Determinazione della porzione disponibile). 
 
  Per determinare l'ammontare della quota di cui  il  defunto  poteva
disporre si forma una massa di tutti  i  beni  che  appartenevano  al
defunto al tempo della morte, detraendone  i  debiti.  Si  riuniscono
quindi fittiziamente i beni di cui sia stato  disposto  a  titolo  di
donazione, secondo il loro valore determinato  in  base  alle  regole
dettate negli articoli 747  a  750,  e  sull'asse  cosi'  formato  si
calcola la quota di cui il defunto poteva disporre.