Art. 557. 
                         Concorsi riservati 
  1. Una  quota  del  30%  e,  rispettivamente,  del  40%  dei  posti
disponibili  annualmente  nei  ruoli  della  quinta  e  della  quarta
qualifica e' conferita, mediante concorsi riservati,  agli  impiegati
di ruolo delle qualifiche immediatamente inferiori anche se privi del
titolo di  studio  richiesto  per  l'ammissione  alla  qualifica  cui
aspirano, purche' in possesso del titolo di studio richiesto  per  la
qualifica di appartenenza e di una anzianita' di almeno  cinque  anni
di servizio di ruolo, o, a prescindere  da  tale  anzianita',  se  in
possesso  del  titolo  di  studio  richiesto  per  la  qualifica  cui
accedono. 
  2. I concorsi riservati per la quinta qualifica sono per esami. Gli
esami consistono nelle due prove scritte  e  nel  colloquio  previsti
dall'articolo 552 per i concorsi pubblici. 
  3. Il concorso riservato per la quarta  qualifica  e'  per  titoli,
integrato da una  o  piu'  prove  pratiche  attinenti  alle  mansioni
proprie del profilo professionale e del ruolo  per  cui  il  concorso
viene indetto. 
  4.  I  bandi  sono  emanati,   con   periodicita'   biennale,   dai
provveditori agli studi, sulla  base  di  un'ordinanza  del  Ministro
della pubblica istruzione.