(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 558)
                Art. 558. (Art. 125 del Testo Unico) 
                           VEICOLI AMMESSI 

 
  La circolazione sulle autostrade  e'  riservata,  di  regola,  alle
seguenti categorie di veicoli: 
    - autovetture, con o senza rimorchio,  per  trasporto  passeggeri
con massimo ammesso di nove passeggeri compreso il conducente; 
    -  autocarri  ed  autobus,  con  o  senza  rimorchio,  anche   se
articolati o snodati; 
    - motocicli di cilindrata non inferiore ai 150 cmc.; 
    - motocarrozzette di cilindrata non inferiore ai 250 cmc.; 
    - motocarri e motofurgoni di cilindrata non inferiore al 500 cmc. 
  E'  data  facolta'  all'Ente   concessionario,   previo   benestare
dell'Ente concedente, di stabilire deroghe per consentire il transito
ad altre categorie di veicoli. Le deroghe  possono  riguardare  anche
sia l'esclusione che l'ammissione dei veicoli sopraelencati.