Art. 559. (Art. 125 del Testo Unico) VEICOLI ESCLUSI Oltre alle categorie di veicoli non rientranti nel precedente comma sono esclusi anche i seguenti tipi di veicoli: a) trattori e macchine agricole, anche semoventi o trainate; b) veicoli cingolati e con gomme piene; c) macchine operatrici, semoventi o trainate e veicoli il cui carico o dimensioni superino i limiti previsti dal Testo Unico, ad eccezione di quelli muniti di speciale permesso dell'Ente proprietario ovvero della Societa' concessionaria, rilasciato previo parere dell'Ente concedente; d) veicoli trainati, ad eccezione dei rimorchi e dei veicoli soccorsi per avaria durante la marcia sull'autostrada; e) veicoli le cui condizioni di uso, equipaggiamento e gommatura possano costituire pericolo per se stessi e per gli altri veicoli; f) veicoli con carico di animali non opportunamente sistemati; g) veicoli con carico di materiali sciolti (come terra, sabbia, paglia, carta, stracci e simili) non adeguatamente contenuti mediante involucri di copertura o che comunque possano disperdersi; h) veicoli che trasportino attrezzi o bagagli sistemati sul tetto, sulle fiancate o sulla parte posteriore, sporgenti lateralmente per oltre 20 cm. o che non risultino adeguatamente fissati al veicolo. L'accertamento delle condizioni dei veicoli di cui alle lettere c), e), f), g), h) agli effetti della loro ammissibilita' sull'autostrada e' riservato insindacabilmente al personale di vigilanza di cui all'art. 557. Qualora, per qualsiasi motivo, le condizioni di cui alle lettere elencate nel presente articolo vengano accertate ad ingresso del veicolo gia' avvenuto, il veicolo stesso dovra' abbandonare l'autostrada alla prima stazione oltre il punto in cui ha avuto luogo l'accertamento. Qualora l'esclusione dall'uso di autostrade di cui all'art. 5 del Testo Unico concerna categorie di veicoli delle Forze armate, il provvedimento relativo sara' adottavo dal Ministro per i lavori pubblici, sentito il Ministro per la difesa.