(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 559)
                Art. 559. (Art. 125 del Testo Unico) 
                           VEICOLI ESCLUSI 

 
  Oltre alle categorie di veicoli non rientranti nel precedente comma
sono esclusi anche i seguenti tipi di veicoli: 
    a) trattori e macchine agricole, anche semoventi o trainate; 
    b) veicoli cingolati e con gomme piene; 
    c) macchine operatrici, semoventi o trainate  e  veicoli  il  cui
carico o dimensioni superino i limiti previsti dal  Testo  Unico,  ad
eccezione  di  quelli   muniti   di   speciale   permesso   dell'Ente
proprietario ovvero della Societa' concessionaria, rilasciato  previo
parere dell'Ente concedente; 
    d) veicoli trainati, ad eccezione  dei  rimorchi  e  dei  veicoli
soccorsi per avaria durante la marcia sull'autostrada; 
    e) veicoli le cui condizioni di uso, equipaggiamento e  gommatura
possano costituire pericolo per se stessi e per gli altri veicoli; 
    f) veicoli con carico di animali non opportunamente sistemati; 
    g) veicoli con carico di materiali sciolti (come  terra,  sabbia,
paglia, carta, stracci e simili) non adeguatamente contenuti mediante
involucri di copertura o che comunque possano disperdersi; 
    h) veicoli che  trasportino  attrezzi  o  bagagli  sistemati  sul
tetto,  sulle  fiancate   o   sulla   parte   posteriore,   sporgenti
lateralmente per oltre 20  cm.  o  che  non  risultino  adeguatamente
fissati al veicolo. 
  L'accertamento delle condizioni dei veicoli di cui alle lettere c),
e), f), g), h) agli effetti della loro ammissibilita' sull'autostrada
e' riservato insindacabilmente  al  personale  di  vigilanza  di  cui
all'art. 557. 
  Qualora, per qualsiasi motivo, le condizioni di  cui  alle  lettere
elencate nel presente articolo  vengano  accertate  ad  ingresso  del
veicolo  gia'  avvenuto,  il  veicolo   stesso   dovra'   abbandonare
l'autostrada alla prima stazione oltre il punto in cui ha avuto luogo
l'accertamento. 
  Qualora l'esclusione dall'uso di autostrade di cui all'art.  5  del
Testo Unico concerna categorie di  veicoli  delle  Forze  armate,  il
provvedimento relativo sara'  adottavo  dal  Ministro  per  i  lavori
pubblici, sentito il Ministro per la difesa.