Articolo 56
            Altre alienazioni soggette ad autorizzazione

   1. E' altresi' soggetta ad autorizzazione da parte del Ministero:
a) l'alienazione  dei  beni  culturali  appartenenti allo Stato, alle
   regioni  e  agli  altri  enti  pubblici territoriali, e diversi da
   quelli indicati negli articoli 54, commi 1 e 2, e 55, comma 1.
b) l'alienazione  dei beni culturali appartenenti a soggetti pubblici
   diversi  da quelli indicati alla lettera a) o a persone giuridiche
   private  senza  fine  di lucro, ad eccezione delle cose e dei beni
   indicati all'articolo 54, comma 2, lettere a) e c).

   2.  L'autorizzazione  e'  richiesta  anche  nel  caso  di  vendita
parziale,  da  parte  dei  soggetti di cui al comma 1, lettera b), di
collezioni o serie di oggetti e di raccolte librarie.
   3.  Le  disposizioni  dei commi precedenti si applicano anche alle
costituzioni di ipoteca e di pegno ed ai negozi giuridici che possono
comportare l'alienazione dei beni culturali ivi indicati.
   4.  Gli  atti  che  comportano  l'alienazione  di beni culturali a
favore  dello  Stato,  ivi  comprese  le  cessioni  in  pagamento  di
obbligazioni tributarie, non sono soggetti ad autorizzazione.