Art. 56. 
                      Pagamento mediante carta 
  1. Il consumatore puo' effettuare il pagamento mediante  carta  ove
cio' sia previsto tra le modalita' di  pagamento,  da  comunicare  al
consumatore ai sensi dell'articolo 52, comma 1, lettera e). 
  2. L'istituto di emissione della carta di pagamento riaccredita  al
consumatore  i  pagamenti  dei  quali  questi  dimostri   l'eccedenza
rispetto al prezzo pattuito  ovvero  l'effettuazione  mediante  l'uso
fraudolento  della  propria  carta  di   pagamento   da   parte   del
professionista  o   di   un   terzo,   fatta   salva   l'applicazione
dell'articolo 12 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197.  L'istituto  di
emissione della carta  di  pagamento  ha  diritto  di  addebitare  al
professionista le somme riaccreditate al consumatore. 
 
          Note all'art. 56: 
              - Il testo dell'art.  12  del  decreto-legge  3  maggio
          1991, n. 143, recante «Provvedimenti urgenti  per  limitare
          l'uso  del  contante  e  dei  titoli  al  portatore   nelle
          transazioni  e  prevenire   l'utilizzazione   del   sistema
          finanziario  a  scopo  di  riciclaggio»,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 8 maggio 1991, n. 106  e  convertito  in
          legge, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197
          (pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  6  luglio  1991,  n.
          157), e' il seguente: 
              «Art. 12 (Carte di credito, di  pagamento  e  documenti
          che  abilitano  al  prelievo  di  denaro  contante).  -  1.
          Chiunque, al fine di trarne profitto per se' o  per  altri,
          indebitamente utilizza, non essendone  titolare,  carte  di
          credito o di pagamento, ovvero  qualsiasi  altro  documento
          analogo che  abiliti  al  prelievo  di  denaro  contante  o
          all'acquisto di beni o  alla  prestazione  di  servizi,  e'
          punito con la reclusione da uno a  cinque  anni  e  con  la
          multa da lire seicentomila a lire tre milioni. Alla  stessa
          pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per se' o per
          altri, falsifica o altera carte di credito o di pagamento o
          qualsiasi altro documento analogo che abiliti  al  prelievo
          di  denaro  contante  o  all'acquisto  di   beni   o   alla
          prestazione di servizi, ovvero possiede, cede o  acquisisce
          tali carte o documenti di provenienza illecita  o  comunque
          falsificati  o  alterati,  nonche'  ordini   di   pagamento
          prodotti con essi.».