ART. 56
  (attivita' di pianificazione, di programmazione e di attuazione)

   1.   Le  attivita'  di  programmazione,  di  pianificazione  e  di
attuazione  degli  interventi  destinati a realizzare le finalita' di
cui  all'articolo  53  riguardano,  ferme restando le competenze e le
attivita'  istituzionali proprie del Servizio nazionale di protezione
civile, in particolare:
    a) la sistemazione, la conservazione ed il recupero del suolo nei
bacini   idrografici,   con   interventi   idrogeologici,  idraulici,
idraulico-forestali,     idraulico-agrari,     silvo-pastorali,    di
forestazione  e  di  bonifica,  anche attraverso processi di recupero
naturalistico, botanico e faunistico;
    b) la difesa, la sistemazione e la regolazione dei corsi d'acqua,
dei  rami  terminali  dei  fiumi  e delle loro foci nel mare, nonche'
delle zone umide;
    c) la moderazione delle piene, anche mediante serbatoi di invaso,
vasche  di laminazione, casse di espansione, scaricatori, scolmatori,
diversivi   o   altro,  per  la  difesa  dalle  inondazioni  e  dagli
allagamenti;
    d)  la  disciplina  delle attivita' estrattive nei corsi d'acqua,
nei  laghi, nelle lagune ed in mare, al fine di prevenire il dissesto
del  territorio, inclusi erosione ed abbassamento degli alvei e delle
coste;  e)  la  difesa  e il consolidamento dei versanti e delle aree
instabili,  nonche'  la  difesa  degli abitati e delle infrastrutture
contro i movimenti franosi, le valanghe e altri fenomeni di dissesto;
    f)  il  contenimento  dei  fenomeni  di subsidenza dei suoli e di
risalita  delle  acque  marine  lungo  i fiumi e nelle falde idriche,
anche   mediante  operazioni  di  ristabilimento  delle  preesistenti
condizioni di equilibrio e delle falde sotterranee;
    g)  la  protezione  delle  coste e degli abitati dall'invasione e
dall'erosione  delle  acque  marine ed il ripascimento degli arenili,
anche mediante opere di ricostituzione dei cordoni dunosi;
    h)  la razionale utilizzazione delle risorse idriche superficiali
e  profonde,  con  una  efficiente rete idraulica, irrigua ed idrica,
garantendo, comunque, che l'insieme delle derivazioni non pregiudichi
il  minimo  deflusso  vitale  negli  alvei sottesi nonche' la polizia
delle acque;
    i) lo svolgimento funzionale dei servizi di polizia idraulica, di
navigazione interna, nonche' della gestione dei relativi impianti;
    l)  la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere e degli
impianti nel settore e la conservazione dei beni;
    m) la regolamentazione dei territori interessati dagli interventi
di  cui alle lettere precedenti ai fini della loro tutela ambientale,
anche  mediante la determinazione di criteri per la salvaguardia e la
conservazione  delle  aree  demaniali  e  la  costituzione  di parchi
fluviali e lacuali e di aree protette;
    n) il riordino del vincolo idrogeologico.
   2.  Le  attivita'  di  cui al comma 1 sono svolte secondo criteri,
metodi   e   standard,   nonche'  modalita'  di  coordinamento  e  di
collaborazione   tra   i   soggetti   pubblici  comunque  competenti,
preordinati, tra l'altro, a garantire omogeneita' di:
    a)  condizioni di salvaguardia della vita umana e del territorio,
ivi compresi gli abitati ed i beni;
    b)  modalita'  di  utilizzazione  delle  risorse e dei beni, e di
gestione dei servizi connessi.