Art. 56. Sanzioni per il preposto 1. I preposti sono puniti nei limiti dell'attivita' alla quale sono tenuti in osservanza degli obblighi generali di cui all'articolo 19: a) con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da 500 a 2.000 euro per la violazione dell'articolo 19, comma 1, lettere a), e), f); b) con l'arresto sino a un mese o con l'ammenda da 300 a 900 euro per la violazione dell'articolo 19, comma 1, lettere b), c), d); c) con l'ammenda da 300 a 900 euro per la violazione dell'articolo 19, comma 1, lettera g).