Art. 56.
             (Misure in tema di razionalizzazione delle
              modalita' di proposizione e notificazione
                      delle domande giudiziali)

1.  Al  secondo  comma dell'articolo 23 della legge 24 novembre 1981,
n. 689,  e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La prova scritta
della  conoscenza  del  ricorso  e del decreto equivale alla notifica
degli stessi".
4. L'articolo 11 della legge 12 giugno 1984, n. 222, si applica anche
alle  domande  volte  a  ottenere  il  riconoscimento  del  diritto a
pensioni,  assegni  e  indennita'  comunque denominati spettanti agli
invalidi  civili  nei  procedimenti in materia di invalidita' civile,
cecita' civile e sordomutismo.
 
          Note all'art. 56:
             -  Si  riporta  il  testo del secondo comma dell'art. 23
          della  legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema
          penale), cosi' come modificato dalla presente legge:
             «2.  Se  il  ricorso  e'  tempestivamente  proposto,  il
          giudice  fissa l'udienza di comparizione con decreto, steso
          in  calce al ricorso, ordinando all'autorita' che ha emesso
          il  provvedimento  impugnato  di depositare in cancelleria,
          dieci   giorni  prima  della  udienza  fissata,  copia  del
          rapporto  con  gli  atti relativi all'accertamento, nonche'
          alla  contestazione  o  notificazione  della violazione. Il
          ricorso  ed  il  decreto  sono  notificati,  a  cura  della
          cancelleria,  all'opponente o, nel caso sia stato indicato,
          al   suo   procuratore,   e  all'autorita'  che  ha  emesso
          l'ordinanza.  La prova scritta della conoscenza del ricorso
          e del decreto equivale alla notifica degli stessi.»
             - Si riporta il testo dell'art. 11 della legge 12 giugno
          1984,  n. 222 (Revisione della disciplina della invalidita'
          pensionabile):
             «Art. 11 (Limite alla presentazione di nuove domande). -
          A  decorrere  dall'entrata  in vigore della presente legge,
          l'assicurato  che  abbia in corso o presenti domanda intesa
          ad  ottenere  il  riconoscimento del diritto all'assegno di
          invalidita'  o  alla  pensione  di  inabilita'  di cui agli
          articoli 1 e 2 non puo' presentare ulteriore domanda per la
          stessa prestazione fino a quando non sia esaurito l'iter di
          quella  in  corso  in  sede  amministrativa  o, nel caso di
          ricorso   in  sede  giudiziaria,  fino  a  quando  non  sia
          intervenuta sentenza passata in giudicato.».