ART. 56
         (Modifiche all'articolo 87 del decreto legislativo
                        9 aprile 2008, n. 81)

  1. L'articolo 87 del decreto e' sostituito dal seguente:
                              "ART. 87
(Sanzioni   a  carico  del  datore  di  lavoro,  del  dirigente,  del
                noleggiatore e del concedente in uso)

  1.  Il datore di lavoro e' punito con la pena dell'arresto da tre a
sei  mesi  o  con  l'ammenda  da 2.500 a 6.400 euro per la violazione
dell'articolo 80, comma 2.
  2.  Il  datore  di  lavoro  e  il dirigente sono puniti con la pena
dell'arresto  da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro
per la violazione:
   a) dell'articolo 70, comma 1;
   b) dell'articolo 70, comma 2, limitatamente ai punti 3.2.1, 5.6.1,
5.6.6,  5.6.7,  5.9.1,  5.9.2, 5.13.8 e 5.13.9 dell'allegato V, parte
II;
   c) dell'articolo 71, commi 1, 2, 4, 7 e 8;
   d) degli articoli 75 e 77, commi 3, 4, lettere a), b) e d), e 5;
   e) degli  articoli  80,  comma 2,  82, comma 1, 83, comma 1, e 85,
comma 1.
  3.  Il  datore  di  lavoro  e  il dirigente sono puniti con la pena
dell'arresto  da  due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.000 a 4.800
euro per la violazione:
   a) dell'articolo  70, comma 2, limitatamente ai punti 2.10, 3.1.8,
3.1.11,  3.3.1,  5.1.3,  5.1.4,  5.5.3,  5.5.7, 5.7.1, 5.7.3, 5.12.1,
5.15.2, 5.16.2, 5.16.4, dell'allegato V, parte II;
   b) dell'articolo 71, comma 3, limitatamente ai punti 3.1.3, 3.1.4,
3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.2.1 dell'allegato VI;
   c) dell'articolo 77, comma 4, lettere e), f) ed h);
   d) dell'articolo 80, commi 3 e 4.
  4.  Il  datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 1.800 per la violazione:
   a) dell'articolo 70, comma 2, limitatamente ai punti dell'allegato
V, parte II, diversi da quelli indicati alla lettera a) del comma 3 e
alla lettera b) del comma 2;
   b) dell'articolo 71, comma 3, limitatamente ai punti dell'allegato
VI diversi da quelli indicati alla lettera b) del comma 2, e commi 6,
9, 10 e 11;
   c) dell'articolo 77, comma 4, lettere c) e g);
   d) dell'articolo 86, commi 1 e 3.
  5.  La  violazione  di  piu'  precetti riconducibili alla categoria
omogenea  di  requisiti  di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di
cui  all'allegato  V,  parte II, punti 1, 2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.1,
4.2, 4.3, 4.4 , 4.5 , 5.1, 5.2 , 5.3 , 5.4 , 5.5 , 5.6, 5.7, 5.8, 5.9
,  5.10  ,  5.11, 5.12 , 5.13 , 5.14 , 5.15 e 5.16 e' considerata una
unica  violazione,  penale  o  amministrativa  a seconda della natura
dell'illecito,  ed e' punita con la pena o la sanzione amministrativa
pecuniaria rispettivamente previste dai precedenti commi. L'organo di
vigilanza   e'   tenuto   a  precisare  in  ogni  caso,  in  sede  di
contestazione, i diversi precetti violati.
  6.  La  violazione  di  piu'  precetti riconducibili alla categoria
omogenea  di  requisiti  di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di
cui  all'allegato  VI,  punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8,
1.9,  2,  3.1,  3.2,  4,  5, 6, 7, 8, 9 e 10 e' considerata una unica
violazione ed e' punita con la pena prevista dal comma 2, lettera b).
L'organo  di vigilanza e' tenuto a precisare in ogni caso, in sede di
contestazione, i diversi precetti violati.
  7.  Il  venditore, il noleggiatore o il concedente in uso e' punito
con  la sanzione amministrativa pecuniaria da 750 a 2.700 euro per la
violazione dell'articolo 72. ".