Art. 56 
 
                           Responsabilita' 
 
    1. Nei limiti delle attivita' di verifica di cui agli articoli 52
e 53, il soggetto incaricato della  verifica  risponde  a  titolo  di
inadempimento del mancato rilievo di errori ed omissioni del progetto
verificato  che  ne  pregiudichino   in   tutto   o   in   parte   la
realizzabilita' o la sua utilizzazione. Il soggetto incaricato  della
verifica ha la  responsabilita'  degli  accertamenti  previsti  dagli
articoli  52  e  53,  ivi  compresi  quelli   relativi   all'avvenuta
acquisizione dei necessari pareri,  autorizzazioni  ed  approvazioni,
ferma restando l'autonoma responsabilita' del  progettista  circa  le
scelte progettuali e i procedimento di calcolo adottati. 
    2. Il soggetto incaricato  dell'attivita'  di  verifica  che  sia
inadempiente agli obblighi posti a suo carico dal presente capo e dal
contratto di appalto  di  servizi  e'  tenuto  a  risarcire  i  danni
derivanti alla stazione appaltante in conseguenza  dell'inadempimento
ed e' escluso per i successivi tre anni dalle attivita' di  verifica.
Per i danni non ristorabili, per tipologia  o  importo,  mediante  la
copertura  assicurativa  di  cui  all'articolo  57,  resta  ferma  la
responsabilita' del soggetto  esterno  incaricato  dell'attivita'  di
verifica, la quale opera anche  nell'ipotesi  di  inesigibilita',  in
tutto  o  in  parte,  della   prestazione   contrattualmente   dovuta
dall'assicuratore. Nel caso  in  cui  il  soggetto  incaricato  della
verifica sia dipendente della stazione appaltante esso  risponde  nei
limiti della copertura assicurativa di cui all'articolo 57, salve  la
responsabilita' disciplinare e per danno erariale  secondo  le  norme
vigenti. 
    3. La validazione del progetto di cui all'articolo 55, non  esime
il  concorrente  che  partecipa  alla  procedura  per   l'affidamento
dell'appalto o della concessione di lavori pubblici dagli adempimenti
di   cui   all'articolo   106,   comma   2,   e   dalle   conseguenti
responsabilita'.