Art. 56 
 
          Modifiche Scuola Magistratura ed esonero parziale 
                   dall'attivita' giurisdizionale 
 
  Al decreto  legislativo  30  gennaio  2006,  n.  26,  e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1, il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
  «5. Con decreto del Ministro della giustizia, di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate  fino  a  un
massimo di  tre  sedi  della  Scuola.  Con  il  medesimo  decreto  e'
individuata la sede della Scuola  in  cui  si  riunisce  il  Comitato
direttivo»; 
    b) all'articolo 6, comma 2, sono aggiunte, in fine,  le  seguenti
parole «ovvero, a loro richiesta, possono  usufruire  di  un  esonero
parziale dall'attivita' giurisdizionale nella misura determinata  dal
Consiglio superiore della magistratura».