(Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 56)
                              Art. 56. 
   Aggio di riscossione, indennita' di mora e spese di esecuzione 

 
  L'esattore  e'  retribuito  mediante  l'applicazione  di  un  aggio
percentuale su tutte le entrate affidategli in  riscossione  mediante
ruoli ad eccezione di quelle sgravate dai ruoli, di  quelle  comunque
rimborsate ai contribuenti  e  di  quelle  riconosciute  inesigibili.
Tuttavia se lo sgravio e' stato disposto a norma degli articoli 61  e
68  del  testo  unico  29  gennaio  1958,  n.  645,  l'aggio  compete
limitatamente alle somme gia' riscosse. 
  La  misura  dell'aggio  di  riscossione  e'  fissata  all'atto  del
conferimento e non puo' superare il 6,72 per cento. 
  L'indennita' di mora prevista dall'art.  194  del  testo  unico  29
gennaio 1958, n. 645, spetta all'esattore sulle entrate per le  quali
egli e' tenuto all'obbligo del non riscosso come riscosso ed all'ente
impositore per le altre. 
  Il rimborso all'esattore delle  spese  di  esecuzione  e'  regolato
dall'art. 216 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645.