(Convenzione - art. 56)
                            Articolo 56. 
 
Denuncia  o  ritiro  nel  caso  di  un  trattato  che  non   contenga
  disposizioni relative all'estinzione, alla denuncia o al ritiro. 
  1. Un trattato che non  contenga  disposizioni  relative  alla  sua
estinzione e che non preveda la possibilita' di un ritiro  o  di  una
denuncia non puo' essere oggetto di di denuncia o di ritiro,  a  meno
che: 
    a) non sia accertato che era nell'intenzione delle parti di 
accettare la possibilita' di una denuncia o di un ritiro; o 
    b) il diritto alla denuncia o al ritiro non possa essere  dedotto
dalla natura del trattato. 
  2. Una parte deve notificare con almeno dodici mesi di anticipo  la
propria intenzione di denunciare un trattato o di ritirarsi  da  esso
in base alle disposizioni del paragrafo 1.