Art. 56.
                      Commissioni giudicatrici

  Le  commissioni giudicatrici sono composte da tre membri, di cui un
professore  ordinario  designato  da  consiglio  di  facolta'  tra  i
titolari   delle  discipline  raggruppate  per  il  concorso,  e  uno
ordinario  e  un  associate estratti a sorte tra due terne di docenti
del  gruppo  di  discipline  designate  dal  Consiglio  universitario
nazionale.
  In   caso   di   rinuncia  per  motivato  impedimento  dei  docenti
sorteggiati,  il  Consiglio universitario nazionale procede alla loro
sostituzione mediante sorteggio tra i restanti designati.
  Nella  prima  applicazione  del  presente  decreto,  in  luogo  del
professore  associato, puo' far parte della commissione un professore
incaricato.