ART. 56.
(Ruolo delle assistenti educatrici dell'Accademia nazionale di danza)

  E'  istituito  il  ruolo delle assistenti educatrici dell'Accademia
nazionale di danza.
  L'organico del personale appartenente al ruolo di cui al precedente
comma e' fissato in una unita' per ogni 100 allievi.
  Al  predetto  personale si applicano le disposizioni concernenti lo
stato  giuridico  ed il trattamento economico del personale educativo
dei convitti nazionali e degli educandati.
  Le  ispettrici  disciplinari  comunque  in  servizio  non  di ruolo
nell'Accademia  nazionale  di  danza sono immesse nel ruolo di cui al
precedente primo comma.
  Il  quarto  comma  dell'articolo 7 del decreto legislativo 7 maggio
1948,  n. 1236, come modificato dalla legge 4 gennaio 1951, n. 28, e'
soppresso;  all'ultimo comma del medesimo articolo sono soppresse, in
fine,  le  parole:  "e l'incarico di ispettrice disciplinare al grado
decimo".