Art. 56 
                        Dividendi e interessi 
 
  1.  Per  gli  utili  derivanti  dalla  partecipazione  in  societa'
semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti  nel
territorio dello Stato si applicano le disposizioni dell'articolo 5. 
  2. Gli utili derivanti dalla partecipazione  in  societa'  ed  enti
soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche  concorrono
a formare  il  reddito  dell'esercizio  in  cui  sono  percepiti.  Si
applicano le disposizioni degli articoli 14 e 44. 
  3. Gli interessi, anche se diversi da quelli indicati alle  lettere
a) e b) del comma 1 dell'articolo 41, concorrono a formare il reddito
per  l'ammontare  maturato  nell'esercizio.  Se  la  misura  non   e'
determinata per iscritto gli interessi si computano al saggio legale. 
  4. Per i contratti di conto corrente e per le  operazioni  bancarie
regolate in conto corrente; compresi i conti correnti  reciproci  per
servizi resi intrattenuti tra  aziende  e  istituti  di  credito,  si
considerano maturati anche gli interessi compensati a norma di  legge
o di contratto.