(Norme-art. 56)
                               Art. 56 
       (Notificazione a mezzo posta effettuata dal difensore) 
  1. Ai fini previsti dall'articolo 152 del codice, il difensore  che
ha spedito l'atto da notificare con  lettera  raccomandata  documenta
tale spedizione depositando in cancelleria copia  dell'atto  inviato,
attestandone la conformita' all'originale, e l'avviso di ricevimento. 
  2. Il difensore indica altresi' se l'atto e' stato spedito in busta
chiusa o in piego.