Art. 56.
                      Disposizioni transitorie
  1.  Gli  articoli  181  e  429 del codice di procedura civile, come
modificati  dal  presente  decreto-legge,  si  applicano  ai  giudizi
instaurati (( dalla data della sua entrata in vigore )).
 
          Riferimenti normativi:
              - Per  i  testi  vigenti  degli  articoli 181 e 429 del
          codice  di procedura civile, come modificati dalla presente
          legge,  vedasi  i  riferimenti normativo agli articoli 50 e
          53.