Art. 56. (Deliberazioni a contrattare e relative procedure) 1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita deliberazione indicante: a) il fine che con il contratto si intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalita' di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base. 2. Gli enti locali si attengono alle procedure previste dalla normativa della Comunita' economica europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.