Art. 56.
                              (Rivelatori)
  1. L'articolo 2 della legge 31 maggio 1977, n. 321, e' abrogato.
  2.  Sono  altresi'  abrogate  le  norme che prevedono l'aggiunta di
rivelatori sia alle margarine, ai grassi idrogenati alimentari  e  ai
grassi  alimentari  solidi  di origine animale e vegetale diversi dal
burro e dai grassi suini, sia agli oli vegetali commestibili  diversi
da quelli di oliva.
  3.  La  commercializzazione dei grassi e degli oli gia' prodotti in
conformita' alle  disposizioni  abrogate  con  i  commi  1  e  2,  e'
consentita rispettivamente fino a sei mesi e fino a ventiquattro mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge.