Art. 56 (a).
                              Rimorchi
  1. (( Ad eccezione di quanto stabilito dal comma 1,  lettera  e)  e
dal  comma  2  dell'art.  53, )) i rimorchi sono veicoli destinati ad
essere trainati dagli autoveicoli di cui al comma 1  dell'art.  54  e
dai filoveicoli di cui all'art. 55, con esclusione degli autosnodati.
  2. I rimorchi si distinguono in:
    a)  rimorchi  per trasporto di persone, limitatamente ai rimorchi
con almeno due assi ed ai semirimorchi;
    b) rimorchi per trasporto di cose;
    c) rimorchi per  trasporti  specifici,  caratterizzati  ai  sensi
della lettera f) dell'art. 54;
    d)  rimorchi  ad  uso  speciale,  caratterizzati  ai  sensi delle
lettere g) e h) dell'art. 54;
    e) caravan: rimorchi ad un asse o a due assi posti a distanza non
superiore ad un metro, aventi speciale carrozzeria ed attrezzati  per
essere adibiti ad alloggio esclusivamente a veicolo fermo;
    f)  rimorchi per trasporto di attrezzature turistiche e sportive:
rimorchi ad un asse o a due assi posti a distanza non superiore ad un
metro,  muniti  di  specifica  attrezzatura  atta  al  trasporto   di
attrezzature  turistiche  e  sportive, quali imbarcazioni, alianti od
altre.
  3. I semirimorchi sono veicoli costruiti in modo tale che una parte
di essi si sovrapponga all'unita' motrice e che  una  parte  notevole
della loro massa o del loro carico sia sopportata da detta motrice.
  4.  I  carrelli  appendice  a  non  piu'  di due ruote destinati al
trasporto di bagagli, attrezzi e simili, e trainabili da  autoveicoli
di cui all'art. 54, comma 1, esclusi quelli indicati nelle lettere ((
h),  i)  ed l) )) , si considerano parti integranti di questi purche'
rientranti nei limiti di sagoma e di massa previsti dagli articoli 61
e 62 (( e dal regolamento )) .
 
             (a) Il  presente  articolo  e'  stato  cosi'  modificato
          dall'art. 24 del D.Lgs. n. 360/1993.