Art. 56. 
                   Istituzione delle scuole medie 
 
  1. Le scuole medie sono istituite con decreto  del  Ministro  della
pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro. 
  2. Ciascuna scuola ha, di regola, non oltre 24 classi. 
  3. Possono funzionare classi collaterali, nonche'  corsi  e  classi
distaccati in frazioni dello stesso comune o in comuni viciniori. 
  4. Nelle localita' nelle quali,  per  ragioni  topografiche  e  per
mancanza di idonee comunicazioni,  non  possano  funzionare  corsi  o
classi distaccati, ne' possa organizzarsi il trasporto gratuito degli
alunni, il Ministro della pubblica istruzione,  d'intesa  con  quello
degli interni e con quello del tesoro,  promuove  iniziative  atte  a
consentire il compimento dell'istruzione  media  obbligatoria,  sulla
base degli insegnamenti previsti dal presente testo unico, sempreche'
vi siano almeno quindici obbligati che abbiano conseguito la  licenza
elementare.