Art. 56.
                           Proroga termini
            Stabilimenti di macellazione di carni fresche
  1.  Il  termine  di  cui  all'articolo 14,  comma  1,  del  decreto
legislativo  18 aprile  1994, n.  286,  fissato al  31 dicembre  1997
dall'articolo 6-ter,  comma 1,  del decretolegge  19 maggio  1997, n.
130, convertito,  con modificazioni, dalla  legge 16 luglio  1997, n.
228,  per   gli  stabilimenti  che  hanno   beneficiato  del  periodo
supplementare concesso  dal Ministero  della sanita'  in applicazione
del comma 9 dell'articolo 19 del citato decreto legislativo 18 aprile
1994, n.  286, introdotto dall'articolo  1, comma 9, del  decreto del
Ministro della  sanita' 23 novembre 1995,  pubblicato nel supplemento
ordinario n. 157 alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995,
a condizione che gli interessati  dimostrino di avere iniziato, entro
il  termine  dello stesso  periodo  supplementare,  a conformarsi  ai
requisiti fissati dal citato decreto legislativo n. 286 del 1994 e di
non  aver potuto  rispettare  il medesimo  termine supplementare  per
motivi che non sono loro imputabili, e' ulteriormente prorogato al 31
dicembre 1998.
                          Macelli pubblici
  2. Il termine di cui all'articolo 19, comma 2, secondo periodo, del
decreto legislativo  18 aprile 1994,  n. 286, fissato al  31 dicembre
1997 dall'articolo 6 -ter, comma  2, del decretolegge 19 maggio 1997,
n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n.
228,  e'  ulteriormente  prorogato  al  31  dicembre  1998.
                     Societa' agricole semplici
  3. Il termine  per la regolarizzazione delle  societa' semplici che
svolgono attivita'  agricola di cui  all'articolo 3, comma  75, della
legge  23  dicembre  1996,  n.  662, differito  al  1  dicembre  1997
dall'articolo   1-bis  del  decreto-legge 27  giugno  1997,  n.  185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 1997, n. 259, e'
prorogato al 1 dicembre 1998.
                    Imprese agricole individuali
  4. Il termine  di cui al comma 75 -bis  dell'articolo 3 della legge
23 dicembre 1996, n. 662,  introdotto dal comma 2 dell'articolo 9-bis
del   decreto-legge   28  marzo   1997,   n.   79,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997,  n. 140, e' prorogato al 1
dicembre 1998.
                    Macelli di capacita' limitata
  5. Il termine per l'esercizio dell'attivita' di cui all'articolo 4,
comma 6-bis,  del decretolegge 23  ottobre 1996, n.  542, convertito,
con modificazioni, dalla  legge 23 dicembre 1996, n.  649, fissato al
31 dicembre 1997 per gli  stabilimenti di macellazione e sezionamento
di carni fresche  di cui agli articoli 5 e  6 del decreto legislativo
18 aprile 1994,  n. 286, e successive modificazioni, per  i quali sia
stata    presentata    istanza   di    rinnovo    dell'autorizzazione
rispettivamente entro il  30 settembre 1995 ed il  30 settembre 1994,
e' prorogato al 31 dicembre 1998.
 
           Note all'art. 56:
            -  Il  testo    del  comma  1 dell'art.   14 del D.Lgs 18
          aprile  1994,  n.    286  (Attuazione     delle   direttive
          91/497/CEE  e   91/498/CEE concernenti problemi sanitari in
          materia di  produzione ed immissione sul mercato  di  carni
          fresche) e' il seguente:
            "1.  Le  autorizzazioni ad operare in deroga ai requisiti
          strutturali indicati nell'allegato I,   punti da  1  a  14,
          rilasciate  dal  Ministero della sanita' mantengono la loro
          validita' fino al 31 dicembre  1995;  negli    stabilimenti
          deve   comunque essere  assicurato il  rispetto di tutte le
          altre norme del presente decreto".
            - Il testo  del comma 1 dell'art. 6-ter del  decretolegge
          19 maggio 1997, n. 130  (Disposizioni urgenti per prevenire
          e fronteggiare  gli  incendi    boschivi  sul    territorio
          nazionale,    nonche' interventi  in materia di  protezione
          civile,    ambiente  e     agricoltura),  convertito,   con
          modificazioni,   dalla   legge   16  luglio 1997,  n.  228,
          e'  il seguente:
            "1.  Il  termine di  cui   all'articolo   14,   comma  1,
          del    decreto  legislativo  18  aprile  1994, n. 286,   e'
          differito al 31 dicembre  1997  per  gli  stabilimenti  che
          hanno  beneficiato  del periodo supplementare concesso  dal
          Ministero  della sanita'   in applicazione   del comma    9
          dell'articolo 19  del citato decreto  legislativo 18 aprile
          1994,  n.  286, introdotto  dall'articolo 1,  comma 9,  del
          decreto   23 novembre  1995  del  Ministro  della  sanita',
          pubblicato nel supplemento ordinario n.  157 alla  Gazzetta
          Ufficiale    n. 303   del  30  dicembre 1995,  a condizione
          che gli interessati dimostrino di avere iniziato, entro  il
          termine    dello      stesso   periodo   supplementare,   a
          conformarsi    ai  requisiti  fissati  dal  citato  decreto
          legislativo  n.  286  del  1994  e  di  non    aver  potuto
          rispettare  il medesimo  termine supplementare  per  motivi
          che non sono loro imputabili".
            - Il testo  del comma 9 dell'art. 19 del  citato D.Lgs n.
          286/1994, introdotto dal  comma 9  dell'art. 1 del  decreto
          del  Ministro della sanita' 23 novembre 1995 (Modificazioni
          al  D.Lgs.  18  aprile  1994, n.   286, in attuazione della
          direttiva 95/23/CE che  modifica  la  direttiva  64/433/CEE
          relativa  alle   condizioni sanitarie  per la  produzione e
          immissione sul mercato di  carni fresche),  pubblicato  nel
          supplemento ordinario n. 157 alla Gazzetta Ufficiale n. 303
          del 30 dicembre 1995, e' il seguente:
            "9.    Il   Ministero   della   sanita' puo'   concedere,
          previo    parere  motivato  della   regione   o   provincia
          autonoma, ad uno stabilimento che benefici della deroga  di
          cui  all'art.  14 e che  possa dimostrare che ha iniziato a
          conformarsi ai  requisiti fissati dal presente decreto,  ma
          che  non  potra'  rispettare,  per  motivi che non gli sono
          imputabili,   il      termine   previsto,      un   periodo
          supplementare non  superiore a  12 mesi".
            - Per il titolo  del  D.Lgs  n.  286/1994  si  veda  nota
          precedente.
            -  Il testo del secondo periodo  del comma 2 dell'art. 19
          del citato D.Lgs. n. 286/1994 e' il seguente:
            "Limitatamente  ai macelli  pubblici   le  autorizzazioni
          di  cui  al presente comma cessano di avere efficacia il 30
          giugno 1997".
            - Il   testo del   comma 2   dell'art. 6-ter    del  gia'
          citato decreto legge n. 130/1997 e' il seguente:
            "2. Il termine del 30 giugno 1997, previsto dall'articolo
          19,  comma  2, secondo periodo,  del decreto legislativo 18
          aprile  1994, n. 286, come sostituito dall'articolo  4  del
          decreto-legge  23  ottobre  1996, n.   542, convertito, con
          modificazioni, dalla  legge 23 dicembre 1996, n.   649,  e'
          prorogato al 31 dicembre 1997".
            -  Il    testo del comma   75 dell'art. 3  della legge n.
          662/1996 (si veda in nota all'art. 39) e' il seguente:
            "2. Il termine del 30 giugno 1997, previsto dall'articolo
          19, comma 2, secondo periodo,  del decreto  legislativo  18
          aprile    1994, n. 286, come sostituito dall'articolo 4 del
          decreto-legge 23 ottobre 1996, n.    542,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla   legge 23 dicembre 1996, n.  649, e'
          prorogato al 31 dicembre 1997".
            - Il testo dell'art. 1-bis del   decretolegge  27  giugno
          1997,  n.  185  (Differimento del termine per il versamento
          dei tributi relativi alle dichiarazioni di    successione),
          convertito, con  modificazioni, dalla legge 31 luglio 1997,
          n. 259, e' il seguente:
            "Art.  1-      bis  (Differimento  del  termine    per la
          regolarizzazione  delle  societa'      semplici   esercenti
          attivita'    agricola)    .  -    1.  Il  termine    per la
          regolarizzazione  delle    societa'  semplici     esercenti
          attivita' agricola  di cui all'articolo  3, comma 75, della
          legge  23 dicembre 1996, n. 662, e' differito al 1 dicembre
          1997".
            -  Il testo  del comma  75-bis dell'art.  3 della  citata
          legge   n.   662/1996, introdotto dal comma  2    dell'art.
          9-bis  del  decretolegge  28  marzo  1997,  n.   79 (Misure
          urgenti per  il    riequilibrio  della  finanza  pubblica),
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997,
          n. 140, e' il seguente:
            "75-     bis.    Le  societa'  di   fatto esercenti    le
          attivita'  indicate dall'articolo 2135  del codice civile e
          le  comunioni  tacite  familiari    di    cui  all'articolo
          230-bis,    ultimo   comma, del   codice civile,  esistenti
          alla data   del    1    gennaio  1997,    possono    essere
          modificate,   entro  il   1  dicembre   1997,  in   imprese
          agricole  individuali.  Gli atti   e le formalita' posti in
          essere  ai fini della modificazione,   ad esclusione    dei
          trasferimenti    dei beni  immobili, sono assoggettati,  in
          luogo dei   relativi tributi e diritti,    ad  una  imposta
          sostitutiva   di      lire   500.000.     La  modificazione
          costituisce   titolo,   senza   ulteriori   oneri,  per  la
          variazione   dell'intestazione,   a   favore   dell'impresa
          individuale,  di    tutti  gli atti   e provvedimenti della
          pubblica amministrazione    intestati  alla    societa'  di
          fatto  o comunione   preesistente,   compresa  l'iscrizione
          al  registro  delle imprese".
            - Il testo del comma 6-bis  dell'art. 4 del  decretolegge
          23  ottobre  1996,    n.   542   (Differimento   di termini
          previsti   da   disposizioni legislative  in  materia    di
          interventi  in campo  economico e sociale), convertito, con
          modificazioni, dalla legge  23 dicembre 1996, n. 649, e' il
          seguente:
            "6-bis.       Gli  stabilimenti  di   macellazione      e
          sezionamento  di  carni fresche di  cui agli articoli 5 e 6
          del  decreto  legislativo  18  aprile  1994,    n.  286,  e
          successive  modifiche,    per i quali   e' stata presentata
          istanza  di rinnovo   dell'autorizzazione   rispettivamente
          entro   il   30   settembre   1995   ed   il  30  settembre
          1994,  possono esercitare l'attivita' fino al  31  dicembre
          1997".
            -  Il    testo  degli artt.   5 e 6 del  citato D.Lgs. n.
          286/1994, e', rispettivamente, il seguente:
            "Art. 5   (Prescrizioni  per  i    macelli  di  capacita'
          limitata)    .    -  1.  Gli    impianti di macellazione di
          capacita'  limitata sono quelli non    in  possesso     dei
          requisiti   prescritti    per  ottenere   il riconoscimento
          di cui all'art. 13;  essi possono macellare un  massimo  di
          1.000  capi  bovini equivalenti   (UGB) all'anno e comunque
          non oltre 20 UGB alla settimana.
            2. Un UGB corrisponde ad un capo bovino adulto  o  a  due
          vitelli  o  ad  un solipede   o a cinque   suini o  a dieci
          ovini  o caprini o  a venti agnelli,  capretti  o  suinetti
          di  peso  vivo inferiore  a  quindici chilogrammi.
            3.  Gli  impianti  di  cui  al   comma 1 devono essere in
          possesso almeno dei requisiti   igienicosanitari  di    cui
          all'allegato II,  capitolo I, nonche' di:
            a)  stalle    di sosta, qualora   gli animali non vengano
          macellati in giornata;
            b) un   locale per  la    macellazione  che  consenta  di
          separare,   dalla   eviscerazione,     le  operazioni    di
          stordimento,   di dissanguamento    e  possibilmente  anche
          quelle  di  scuoiamento;  le    operazioni  successive allo
          stordimento   devono   essere   effettuate    per    quanto
          possibile  sull'animale  sospeso    che comunque non   deve
          entrare mai  in contatto con il suolo;
            c)  un  locale  per  il   deposito   e   lo   svuotamento
          dei    visceri addominali   e pelvici,  suddiviso in  due o
          piu' reparti  qualora si proceda alle  successive fasi   di
          lavorazione   senza l'impiego  di un attrezzo meccanico  in
          circuito chiuso  conforme ai requisiti  di cui all'allegato
          I, punto 14, lettera c);
            d)  una cella  frigorifera per  il deposito  delle  carni
          macellate fornita  almeno  di uno  spazio  isolato,  dotato
          di    un    dispositivo chiudibile a chiave, riservato alle
          carcasse sottoposte ad analisi;
            e)  un    locale per la  spedizione, contiguo alla  cella
          frigorifera,  qualora  le   carni   non   vengano   esitate
          totalmente in un annesso spaccio di vendita al minuto.
            4.  Gli  animali  introdotti nel   locale di macellazione
          devono essere immediatamente storditi   e macellati;    nel
          locale  di    macellazione e' vietato  svuotare   o  pulire
          gli  stomaci   e  gli   intestini  ed immagazzinare  pelli,
          corna,  zoccoli  o    setole di suini; nei locali di cui al
          comma 3 non sono consentite le operazioni di sezionamento.
            5. Il titolare  dell'impianto deve tenere  un    registro
          ove indicare le  entrate degli  animali,  lo  scarico delle
          carni      prodotte  ed    i  risultati  dell'autocontrollo
          aziendale,    da  comunicarsi,  a  richiesta,  al  servizio
          veterinario dell'unita' sanitaria locale.
            6.     L'attivita'     di    macellazione    deve  essere
          concordata    con    il  servizio    veterinario  che    ne
          stabilisce    l'orario;  il    titolare  deve comunicare al
          veterinario ufficiale il   numero e  la  provenienza  degli
          animali  da  macellare,  al  fine di   consentire la visita
          ante mortem
           immediatamente    prima  della  macellazione  che     puo'
          avvenire  presso  l'azienda  di    origine  ove la   stessa
          azienda   e il macello    siano  nel  territorio  di    una
          medesima  unita'  sanitaria    locale; la macellazione deve
          avvenire  in  presenza  del   veterinario  ufficiale  o  di
          un  ausiliario  il  quale  deve  accertarsi     che   siano
          rispettate  le  norme  di igiene di   cui all'allegato   I,
          capitoli    V,  VII    e  VIII;    qualora  il  veterinario
          ufficiale   non   possa   essere  presente  all'atto  della
          macellazione le carni possono  lasciare    lo  stabilimento
          solo  dopo  che  egli avra' proceduto   all'ispezione  post
          mortem,   la quale deve aver luogo il giorno  stesso  della
          macellazione.
            7.  Il    veterinario  ufficiale    deve  provvedere alla
          bollatura delle carni destinate al  libero consumo ed  alla
          identificazione  di  quelle  inadatte     all'alimentazione
          umana;   il  bollo    deve    permettere  l'identificazione
          del macello d'origine nonche' dell'unita' sanitaria locale;
          le  caratteristiche    del  bollo    sono  stabilite    dal
          Ministero della sanita'.
            8. Le carni prodotte negli impianti di  cui  al  comma  1
          devono   essere   riservate   alla  vendita     diretta  ai
          consumatori  o    ai  dettaglianti,  al   sezionamento   in
          impianti  di    cui  all'art.    6 o   alla trasformazione,
          esclusivamente    nel   territorio     nazionale;      esse
          devono      essere accompagnate durante il trasporto  da un
          documento  di  accompagnamento  commerciale    recante   le
          indicazioni  contenute  sul bollo  sanitario, documento che
          deve  essere conservato a cura del    destinatario  per  un
          periodo  minimo di  un anno per poter essere  presentato, a
          richiesta,  al    servizio    veterinario  della     unita'
          sanitaria    locale,  e   devono essere    depositate    in
          condizioni  igieniche   soddisfacenti   in conformita' alle
          disposizioni  dell'allegato    I, capitolo   XIV, punto 66,
          primo, secondo e   quarto comma e  del  punto  67    e  del
          capitolo  XV,  punto    69,    eccettuati   i     requisiti
          relativi  alle  carni  fresche importate, e dei  punti  71,
          72 e 73.
            9.    Le autorizzazioni  rilasciate, ai  sensi del  regio
          decreto  20 dicembre 1928,   n. 3298, e  della    legge  30
          aprile  1962,    n.  283, agli impianti in   attivita' alla
          data di entrata  in vigore   del presente  decreto,  devono
          essere  rinnovate  entro  novanta  giorni  da  tale data, a
          richiesta  dell'interessato  da presentare    all'autorita'
          competente secondo  le  vigenti  disposizioni  entro trenta
          giorni    dalla    data  stessa; in sede di rinnovo   viene
          assegnato all'impianto il numero di identificazione e viene
          indicata  la potenzialita' oraria definita in  rapporto  ai
          requisiti igienici e funzionali presenti.
            10. Gli impianti  di cui al comma  1 non in attivita'  al
          29  maggio  1994  ed   in possesso dei requisiti  di cui al
          comma  3 possono essere autorizzati   ai     sensi    della
          legge    30     aprile   1962,     n.   283, dall'autorita'
          sanitaria   competente secondo  le    vigenti  disposizioni
          previo assenso della regione o provincia autonoma.
            11.  Gli  impianti di  cui ai commi 9 e 10  devono essere
          inseriti in un   apposito   elenco   regionale   ed   esser
          muniti    di    un    numero   di identificazione   secondo
          criteri  fissati  con   provvedimenti  del Ministero  della
          sanita';  le  regioni    e  le  province   autonome tengono
          l'elenco e lo  aggiornano, informando il Ministero    della
          sanita'  per  la  successiva comunicazione alla Commissione
          della Comunita' europea.
            12. Entro  il limite  di 1.000 UGB  all'anno di cui    al
          comma   1 il veterinario  ufficiale   puo'  consentire   di
          derogare   al  limite settimanale  previsto  nello   stesso
          comma   per   tener   conto  della necessita' di  macellare
          gli  agnelli ed i  capretti nel   periodo che precede    le
          festivita'   religiose   a   condizione  di  essere  sempre
          presente all'atto della  macellazione, che i requisiti   in
          materia  di igiene   siano   rispettati   e  che  le  carni
          non  siano  oggetto  di congelamento prima  dell'immissione
          sul mercato.
            13.   Previo  conforme  parere  della  Commissione  delle
          Comunita'  europee  il   Ministero   della   sanita'   puo'
          autorizzare  i  macelli  situati  in  zone  che  presentano
          particolari  difficolta'  di   ordine   geografico   e   di
          approvvigionamento a macellare 2.000 UGB all'anno".
            "Art.    6      (Prescrizioni    per    i   laboratori di
          sezionamento   di capacita'   limitata).   -    1.        I
          laboratori   di  sezionamento  di capacita'  limitata  sono
          quelli   non  in  possesso  dei   requisiti prescritti  per
          ottenere  il  riconoscimento  di  cui  all'art. 13; in essi
          possono essere  prodotte carni  disossate in quantita'  non
          superiore  alle  cinque  tonnellate  a  settimana    ovvero
          l'equivalente di carni con osso.
            2.  I  laboratori  di  cui  al   comma 1 devono essere in
          possesso   almeno   dei   requisiti   igienicosanitari    e
          strutturali  di  cui  all'allegato  II,  capitolo   I.   Le
          disposizioni   di   cui   all'allegato I,    capitolo    V,
          capitolo    VII, punto   38, capitolo   IX  - eccettuati  i
          requisiti  di temperatura del locale previsti al punto  46,
          lettera  c)  seconda  frase  -  e capitolo   X, punto 48 si
          applicano alle  operazioni di deposito e sezionamento.
            3. Il titolare del laboratorio deve  tenere  un  registro
          ove  indicare  il  carico  e  lo scarico   delle carni ed i
          risultati dell'autocontrollo aziendale  da  comunicarsi,  a
          richiesta,  al  servizio veterinario della unita' sanitaria
          locale.
            4.  Il veterinario  ufficiale deve   verificare che    le
          carni    siano identificate    mediante  etichettatura    o
          con   un  bollo    le  cui caratteristiche  sono  stabilite
          dal Ministero della sanita'.
            5.  Le  carni  prodotte  nei laboratori di cui al comma 1
          devono  essere  riservate    esclusivamente  al     mercato
          nazionale;    esse  devono   essere accompagnate durante il
          trasporto  da un documento di  accompagnamento  commerciale
          recante  le   indicazioni contenute   nel bollo  sanitario,
          documento  che  deve     essere  conservato  a   cura   del
          destinatario  per  un  periodo minimo di  un anno per poter
          essere  presentato, a richiesta, al  servizio   veterinario
          della    unita'    sanitaria    locale,  e    devono essere
          depositate   e   trasportate   in   condizioni    igieniche
          soddisfacenti     in    conformita'    alle    disposizioni
          dell'allegato I, capitolo XIV, punto 66, primo,  secondo  e
          quarto  comma,    punto  67  e  del  capitolo XV, punto 69,
          eccettuati i    requisiti  relativi  alle  carni    fresche
          importate, e punti 71, 72 e 73.
            6.    Le autorizzazioni  rilasciate, ai  sensi del  regio
          decreto  20 dicembre 1928,  n. 3298,   e della    legge  30
          aprile    1962,  n.   283, ai laboratori in attivita'  alla
          data di entrata in   vigore del  presente  decreto,  devono
          essere  rinnovate  entro  novanta  giorni  da  tale data, a
          richiesta  dell'interessato da  presentare alla   autorita'
          competente secondo  le  vigenti  disposizioni  entro trenta
          giorni    dalla    data  stessa; in sede   di rinnovo viene
          assegnato al  laboratorio il numero di identificazione.
            7. I  laboratori di cui  al comma 1 non  in attivita'  al
          29  maggio  1994  ed   in possesso dei requisiti  di cui al
          comma  2 possono essere autorizzati   ai     sensi    della
          legge    30     aprile   1962,     n.   283, dall'autorita'
          competente   secondo   le vigenti    disposizioni    previo
          assenso della regione o provincia autonoma.
            8.  I  laboratori  di  cui ai commi   6 e 7 devono essere
          inseriti in un apposito  elenco   regionale    ed    essere
          muniti  di   un  numero  di identificazione secondo criteri
          fissati    dal  Ministero  della sanita'; le regioni e   le
          province  autonome  tengono  l'elenco    e  lo  aggiornano,
          informando  il  Ministero  della  sanita' per la successiva
          comunicazione alla Commissione della Comunita' europea".