Art. 56. (a)
                   (( Disciplina delle mansioni ))
((  1.  Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per
le quali e' stato assunto o  alle  mansioni  considerate  equivalenti
nell'ambito   della   classificazione   professionale   prevista  dai
contratti collettivi, ovvero a quelle corrispondenti  alla  qualifica
superiore  che  abbia  successivamente  acquisito  per  effetto dello
sviluppo  professionale  o  di  procedure  concorsuali  o  selettive.
L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di
appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore
o dell'assegnazione di incarichi di direzione.
 2.  Per  obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro puo'
essere adibito a  mansioni  proprie  della  qualifica  immediatamente
superiore:
  a)  nel  caso  di vacanza di posto in organico, per non piu' di sei
mesi, prorogabili fino  a  dodici  qualora  siano  state  avviate  le
procedure  per  la copertura dei posti vacanti come previsto al comma
4;
  b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto
alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per  ferie,
per la durata dell'assenza.
 3.  Si  considera  svolgimento  di  mansioni  superiori, ai fini del
presente articolo, soltanto l'attribuzione in modo prevalente,  sotto
il  profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri
di dette mansioni.
 4. Nei casi  di  cui  al  comma  2,  per  il  periodo  di  effettiva
prestazione,  il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la
qualifica  superiore.  Qualora  l'utilizzazione  del  dipendente  sia
disposta   per   sopperire   a   vacanze   dei   posti  in  organico,
immediatamente, e comunque nel  termine  massimo  di  novanta  giorni
dalla  data in cui il dipendente e' assegnato alle predette mansioni,
devono essere  avviate  le  procedure  per  la  copertura  dei  posti
vacanti.
 5.  Al  di  fuori  delle  ipotesi  di  cui  al  comma  2,  e'  nulla
l'assegnazione del lavoratore a mansioni  proprie  di  una  qualifica
superiore,   ma   al  lavoratore  e'  corrisposta  la  differenza  di
trattamento economico con la qualifica superiore. Il dirigente che ha
disposto l'assegnazione  risponde  personalmente  del  maggior  onere
conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave.
 6.  Le  disposizioni  del  presente articolo si applicano in sede di
attuazione della nuova  disciplina  degli  ordinamenti  professionali
prevista  dai  contratti  collettivi  e  con  la decorrenza da questi
stabilita.    I  medesimi  contratti  collettivi   possono   regolare
diversamente  gli effetti di cui ai commi 2, 3 e 4. Fino a tale data,
in nessun caso lo svolgimento di  mansioni  superiori  rispetto  alla
qualifica  di  appartenenza,  puo' comportare il diritto a differenze
retributive   o   ad   avanzamenti   automatici    nell'inquadramento
professionale del lavoratore. ))
  (a)  Articolo  sostituito  dall'art.  25 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 80. Si trascrive il testo dell'art. 56 sostituito:
  "Art. 56. (Mansioni). - 1. Il  prestatore  di  lavoro  deve  essere
adibito  alle mansioni proprie della qualifica di appartenenza, nelle
quali rientra comunque lo  svolgimento  di  compiti  complementari  e
strumentali al perseguimento degli obiettivi di lavoro.
  2.  Il  dipendente puo' essere adibito a svolgere compiti specifici
non prevalenti della qualifica superiore, ovvero,  occasionalmente  e
ove   possibile   con   criteri  di  rotazione,  compiti  o  mansioni
immediatamente inferiori,  se  richiesto  dal  dirigente  dell'unita'
organizzativa   cui  e'  addetto,  senza  che  cio'  comporti  alcuna
variazione del trattamento economico".