Art. 56.
          Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali
  1.  Sono  conferite alle  regioni  e  agli  enti locali,  ai  sensi
dell'articolo 4, comma 1, della legge  15 marzo 1997, n. 59, tutte le
funzioni amministrative non espressamente  mantenute allo Stato dalle
disposizioni della presente sezione.
 
          Nota all'art. 56:
            - Per il testo dell'art. 4 della legge n. 59 del 1997  si
          veda in nota all'art. 3.