Art. 56 Norma generale 1. I datori di lavoro, i dirigenti, i preposti, il medico competente ed i lavoratori sono soggetti alle sanzioni previste nel Titolo IX del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dall'articolo 13 dei decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 e dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, salvo quanto previsto nel presente titolo.
Note all'art. 56: - Il titolo IX del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 626 (per l'argomento del D.Lgs. e la data di pubblicazione si veda nelle note alle premesse) cosi' intitola: "Sanzioni". - Il testo dell'art. 13 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 (Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 26 gennaio 1995, n. 21) che sostituisce l'art. 8 della legge 14 luglio 1959, n. 741 (Norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 settembre 1959, n. 255) e' il seguente: "Art. 8. - Il datore di lavoro che non adempie agli obblighi derivanti dalle norme di cui all'art. 1 della presente legge e' punito con la sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire trecentomila. Se l'inosservanza si riferisce a piu' di cinque lavoratori si applica la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire due milioni". - Per il decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242 si veda nelle note alle premesse.