(( Art. 56-bis 
 
             Semplificazione delle procedure in materia 
       di trasferimenti di immobili agli enti territoriali )) 
 
  ((1. Il trasferimento  in  proprieta',  a  titolo  non  oneroso,  a
comuni, province, citta' metropolitane e regioni dei beni immobili di
cui all'articolo 5, comma 1, lettera ))e)((, e comma 4,  del  decreto
legislativo 28 maggio 2010, n. 85, siti nel rispettivo territorio, e'
disciplinato dal presente articolo. Sono esclusi dal trasferimento  i
beni  in  uso  per  finalita'  dello  Stato  o  per  quelle  di   cui
all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009,  n.  191,  e
successive modificazioni, i beni per i quali siano in corso procedure
volte a consentirne l'uso per le medesime finalita',  nonche'  quelli
per i quali siano in corso operazioni di valorizzazione o dismissione
di beni immobili ai sensi dell'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio
2011, n. 111, e successive modificazioni.)) 
  ((2. A decorrere dal 1° settembre 2013, i comuni, le  province,  le
citta'  metropolitane  e  le  regioni  che  intendono  acquisire   la
proprieta' dei beni di cui al  comma  1  presentano  all'Agenzia  del
demanio, entro il termine perentorio del 30  novembre  2013,  con  le
modalita' tecniche da definire  a  cura  dell'Agenzia  medesima,  una
richiesta di  attribuzione  sottoscritta  dal  rappresentante  legale
dell'ente, che identifica il  bene,  ne  specifica  le  finalita'  di
utilizzo e indica le eventuali risorse finanziarie preordinate a tale
utilizzo.  L'Agenzia  del  demanio,  verificata  la  sussistenza  dei
presupposti per l'accoglimento della richiesta, ne  comunica  l'esito
all'ente interessato entro  sessanta  giorni  dalla  ricezione  della
richiesta. In caso di esito positivo si procede al trasferimento  con
successivo provvedimento dell'Agenzia del demanio. In caso  di  esito
negativo, l'Agenzia comunica all'ente interessato i  motivi  ostativi
all'accoglimento  della  richiesta.   Entro   trenta   giorni   dalla
comunicazione del motivato  provvedimento  di  rigetto,  l'ente  puo'
presentare una richiesta di riesame del provvedimento, unitamente  ad
elementi  e  documenti  idonei   a   superare   i   motivi   ostativi
rappresentati dall'Agenzia del demanio.)) 
  ((3. Laddove le richieste abbiano  ad  oggetto  immobili  assegnati
alle amministrazioni pubbliche, l'Agenzia del demanio  interpella  le
amministrazioni interessate, al fine di acquisire, entro  il  termine
perentorio di trenta giorni, la  conferma  della  permanenza  o  meno
delle esigenze istituzionali e indicazioni in ordine  alle  modalita'
di futuro utilizzo  dell'immobile.  Qualora  le  amministrazioni  non
confermino,  entro  tale  termine,  la  permanenza   delle   esigenze
istituzionali, l'Agenzia, nei successivi trenta giorni, avvia con  le
altre amministrazioni la verifica  in  ordine  alla  possibilita'  di
inserire il bene nei piani di razionalizzazione di  cui  all'articolo
2, commi 222, 222-bis e 222-ter, della legge  23  dicembre  2009,  n.
191, e successive modificazioni. Qualora  detta  verifica  dia  esito
negativo e sia accertato che l'immobile non assolve ad altre esigenze
statali, la domanda e' accolta e si procede al trasferimento del bene
con successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia del  demanio.
In caso di conferma delle  esigenze  di  cui  al  comma  2  da  parte
dell'amministrazione usuaria, l'Agenzia comunica all'ente richiedente
i motivi ostativi all'accoglimento della richiesta.)) 
  ((4. Qualora per  il  medesimo  immobile  pervengano  richieste  di
attribuzione da parte di piu' livelli  di  governo  territoriale,  il
bene e' attribuito, in forza dei  principi  di  sussidiarieta'  e  di
radicamento sul territorio, in  via  prioritaria  ai  comuni  e  alle
citta' metropolitane e subordinatamente alle province e alle regioni.
In  caso  di  beni  gia'  utilizzati,  essi   sono   prioritariamente
trasferiti agli enti utilizzatori.)) 
  ((5. Nei provvedimenti di cui ai  commi  2  e  3  si  prevede  che,
trascorsi tre anni dal trasferimento, qualora all'esito  di  apposito
monitoraggio effettuato dall'Agenzia del demanio l'ente  territoriale
non risulti utilizzare i beni trasferiti, gli stessi rientrino  nella
proprieta' dello Stato, che ne assicura la migliore utilizzazione.)) 
  ((6. I beni trasferiti, con tutte le pertinenze, accessori, oneri e
pesi, entrano a far parte del patrimonio disponibile delle regioni  e
degli enti locali. Il trasferimento ha luogo nello stato di  fatto  e
di diritto in cui i beni si trovano, con  contestuale  immissione  di
ciascun ente territoriale, a decorrere dalla data  di  sottoscrizione
dell'atto formale di trasferimento del bene di cui ai commi  2  e  3,
nel possesso giuridico  e  con  subentro  del  medesimo  in  tutti  i
rapporti attivi e passivi relativi al bene trasferito.)) 
  ((7. Con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  le
risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni e agli enti  locali
che acquisiscono in proprieta'  beni  immobili  utilizzati  a  titolo
oneroso sono ridotte in misura  pari  alla  riduzione  delle  entrate
erariali conseguente al trasferimento di cui al comma 1. Qualora  non
sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo  Stato
in forza della riduzione delle risorse, si  procede  al  recupero  da
parte dell'Agenzia delle  entrate  a  valere  sui  tributi  spettanti
all'ente ovvero, se non sufficienti, mediante versamento  all'entrata
del bilancio dello Stato da parte dell'ente interessato.)) 
  ((8.  Al  fine  di  soddisfare   le   esigenze   allocative   delle
amministrazioni  statali,  gli  enti   territoriali   continuano   ad
assicurare allo Stato l'uso gratuito di immobili di  loro  proprieta'
fino al permanere delle esigenze medesime.)) 
  ((9. Le disposizioni del presente articolo non si  applicano  nelle
regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento  e  di
Bolzano.)) 
  ((10. Alle risorse nette  derivanti  a  ciascun  ente  territoriale
dall'eventuale alienazione degli immobili  trasferiti  ai  sensi  del
presente articolo ovvero dall'eventuale cessione di  quote  di  fondi
immobiliari cui i medesimi immobili siano conferiti si  applicano  le
disposizioni dell'articolo 9, comma 5,  del  decreto  legislativo  28
maggio 2010, n. 85.)) 
  ((11.  In  considerazione  dell'eccezionalita'   della   situazione
economica e tenuto conto delle esigenze prioritarie di riduzione  del
debito  pubblico,  al  fine  di  contribuire   alla   stabilizzazione
finanziaria e promuovere iniziative volte allo sviluppo  economico  e
alla  coesione  sociale,  e'  altresi'   destinato   al   Fondo   per
l'ammortamento dei titoli di Stato, con le modalita' di cui al  comma
5 dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n.  85,  il
10  per  cento  delle  risorse   nette   derivanti   dall'alienazione
dell'originario  patrimonio  immobiliare   disponibile   degli   enti
territoriali, salvo che una percentuale uguale  o  maggiore  non  sia
destinata per legge alla riduzione del debito del medesimo ente.  Per
la parte non destinata al Fondo  per  l'ammortamento  dei  titoli  di
Stato, resta fermo quanto disposto  dal  comma  443  dell'articolo  1
della legge 24 dicembre 2012, n. 228.)) 
  ((12. Le disposizioni di cui al decreto legislativo 28 maggio 2010,
n. 85, si applicano solo in quanto compatibili  con  quanto  previsto
dal presente articolo.)) 
  ((13. All'articolo 33, comma  8-ter,  del  decreto-legge  6  luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio
2011, n. 111, e successive modificazioni, sono apportate le  seguenti
modificazioni:)) 
  (( a) il quinto periodo e' soppresso;)) 
  (( b) al sesto periodo, le parole: «, nonche'  l'attribuzione  agli
Enti  territoriali  delle  quote  dei  fondi,  nel   rispetto   della
ripartizione e per le finalita' previste dall'articolo 9 del  decreto
legislativo 28 maggio 2010, n.  85,  limitatamente  ai  beni  di  cui
all'articolo 5, comma 1, lettera e), sopra richiamato, derivanti  dal
conferimento ai predetti fondi immobiliari» sono soppresse.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  5  del
          decreto  legislativo  28  maggio  2010,  n.   85,   recante
          "Attribuzione a comuni, province,  citta'  metropolitane  e
          regioni   di   un   proprio   patrimonio,   in   attuazione
          dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42": 
              "Art. 5 (Tipologie dei beni) 
              1. I beni immobili statali e i beni mobili  statali  in
          essi eventualmente presenti che ne costituiscono  arredo  o
          che sono posti al loro servizio che, a titolo non  oneroso,
          sono  trasferiti  ai  sensi  dell'articolo  3   a   Comuni,
          Province, Citta' metropolitane e Regioni sono i seguenti: 
              a) i beni appartenenti al demanio marittimo e  relative
          pertinenze, come  definiti  dall'articolo  822  del  codice
          civile e dall'articolo 28 del codice della navigazione, con
          esclusione  di   quelli   direttamente   utilizzati   dalle
          amministrazioni statali; 
              b) i beni appartenenti al  demanio  idrico  e  relative
          pertinenze, nonche' le opere idrauliche e  di  bonifica  di
          competenza statale, come definiti dagli articoli 822,  942,
          945, 946 e 947 del codice civile e dalle leggi speciali  di
          settore, ad esclusione: 
              1) dei fiumi di ambito sovraregionale; 
              2) dei laghi di ambito sovraregionale per i  quali  non
          intervenga un'intesa  tra  le  Regioni  interessate,  ferma
          restando  comunque  la  eventuale  disciplina  di   livello
          internazionale; 
              c)  gli  aeroporti  di  interesse  regionale  o  locale
          appartenenti al demanio aeronautico  civile  statale  e  le
          relative  pertinenze,  diversi  da  quelli   di   interesse
          nazionale cosi' come definiti dall'articolo 698 del  codice
          della navigazione; 
              d) le miniere  e  le  relative  pertinenze  ubicate  su
          terraferma; 
              e) gli altri beni immobili dello Stato, ad eccezione di
          quelli esclusi dal trasferimento. 
              2. Fatto salvo quanto previsto al comma 4, sono in ogni
          caso esclusi dal trasferimento: gli  immobili  in  uso  per
          comprovate  ed  effettive  finalita'   istituzionali   alle
          amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento  autonomo,
          agli enti pubblici destinatari di beni immobili dello Stato
          in uso  governativo  e  alle  Agenzie  di  cui  al  decreto
          legislativo  30  luglio  1999,   n.   300,   e   successive
          modificazioni;  i  porti  e  gli  aeroporti  di   rilevanza
          economica nazionale e internazionale, secondo la  normativa
          di settore; i beni appartenenti  al  patrimonio  culturale,
          salvo quanto previsto dalla normativa vigente e dal comma 7
          del presente articolo; le reti di  interesse  statale,  ivi
          comprese quelle stradali ed energetiche; le strade  ferrate
          in uso di proprieta' dello Stato; sono altresi' esclusi dal
          trasferimento di cui al presente decreto i parchi nazionali
          e le riserve naturali statali. I beni immobili in  uso  per
          finalita' istituzionali sono  inseriti  negli  elenchi  dei
          beni  esclusi  dal  trasferimento  in  base  a  criteri  di
          economicita' e di concreta cura  degli  interessi  pubblici
          perseguiti. 
              3. Le amministrazioni statali e gli altri enti  di  cui
          al comma 2 trasmettono, in modo adeguatamente motivato,  ai
          sensi del medesimo comma 2, alla Agenzia del demanio  entro
          novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
          decreto legislativo gli elenchi dei beni  immobili  di  cui
          richiedono  l'esclusione.  L'Agenzia   del   demanio   puo'
          chiedere chiarimenti in ordine alle motivazioni  trasmesse,
          anche nella prospettiva della  riduzione  degli  oneri  per
          locazioni passive a carico del bilancio dello Stato.  Entro
          il predetto termine anche  l'Agenzia  del  demanio  compila
          l'elenco di  cui  al  primo  periodo.  Entro  i  successivi
          quarantacinque  giorni,  previo  parere  della   Conferenza
          Unificata, da esprimersi entro il termine di trenta giorni,
          con  provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia   l'elenco
          complessivo dei beni esclusi dal trasferimento  e'  redatto
          ed e' reso pubblico, a fini  notiziali,  con  l'indicazione
          delle   motivazioni   pervenute,    sul    sito    internet
          dell'Agenzia. Con il  medesimo  procedimento,  il  predetto
          elenco puo' essere integrato o modificato. 
              4. Entro un anno dalla data di entrata  in  vigore  del
          presente decreto, con decreto del Presidente del  Consiglio
          dei Ministri, su proposta del  Ministro  della  difesa,  di
          concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e
          del Ministro per le  riforme  per  il  federalismo,  previa
          intesa sancita in sede di  Conferenza  Unificata  ai  sensi
          dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.
          281, sono individuati e attribuiti i beni immobili comunque
          in  uso  al  Ministero  della  difesa  che  possono  essere
          trasferiti ai sensi del comma 1, in quanto  non  ricompresi
          tra quelli utilizzati per le funzioni di difesa e sicurezza
          nazionale, non oggetto delle procedure di cui  all'articolo
          14-bis  del  decreto-legge  25   giugno   2008,   n.   112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133, di cui all'articolo 2, comma 628,  della  legge  24
          dicembre 2007, n. 244 e di cui alla legge 23 dicembre 2009,
          n. 191,  nonche'  non  funzionali  alla  realizzazione  dei
          programmi  di  riorganizzazione  dello  strumento  militare
          finalizzati  all'efficace  ed  efficiente  esercizio  delle
          citate  funzioni,  attraverso   gli   specifici   strumenti
          riconosciuti al  Ministero  della  difesa  dalla  normativa
          vigente. 
              5. Nell'ambito di specifici accordi di valorizzazione e
          dei conseguenti programmi e piani  strategici  di  sviluppo
          culturale, definiti ai sensi  e  con  i  contenuti  di  cui
          all'articolo 112, comma 4, del codice dei beni culturali  e
          del paesaggio, di cui al  decreto  legislativo  22  gennaio
          2004, n. 42, e successive modificazioni, lo Stato provvede,
          entro un anno dalla data di presentazione della domanda  di
          trasferimento, al trasferimento alle Regioni e  agli  altri
          enti territoriali, ai sensi dell'articolo 54, comma 3,  del
          citato codice, dei beni e delle cose indicati nei  suddetti
          accordi di valorizzazione. 
              5-bis. 5-ter. ( abrogati ) 
              6. Nelle citta' sedi di porti  di  rilevanza  nazionale
          possono  essere  trasferite  dall'Agenzia  del  demanio  al
          Comune aree gia' comprese nei porti e non  piu'  funzionali
          all'attivita' portuale e suscettibili di programmi pubblici
          di  riqualificazione  urbanistica,  previa   autorizzazione
          dell'Autorita' portuale, se istituita, o  della  competente
          Autorita' marittima. 
              7. Sono in ogni caso esclusi dai beni di cui al comma 1
          i beni costituenti  la  dotazione  della  Presidenza  della
          Repubblica, nonche' i beni in uso  a  qualsiasi  titolo  al
          Senato della Repubblica, alla  Camera  dei  Deputati,  alla
          Corte Costituzionale,  nonche'  agli  organi  di  rilevanza
          costituzionale." 
              - Si riporta il testo vigente dei commi 222, 222-bis  e
          222-ter, dell'articolo 2, della legge 23 dicembre 2009,  n.
          191, recante "Disposizioni per la formazione  del  bilancio
          annuale  e  pluriennale  dello  Stato  (legge   finanziaria
          2010)": 
              "Art. 2. (Disposizioni diverse) 
              (omissis) 
              222.   A   decorrere   dal   1°   gennaio   2010,    le
          amministrazioni dello Stato di cui all' articolo  1,  comma
          2, del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e
          successive  modificazioni,  incluse   la   Presidenza   del
          Consiglio  dei  ministri  e  le  agenzie,  anche   fiscali,
          comunicano annualmente all'Agenzia del demanio, entro il 31
          gennaio, la previsione triennale: a) del loro fabbisogno di
          spazio allocativo; b) delle superfici da esse occupate  non
          piu' necessarie.  Le  predette  amministrazioni  comunicano
          altresi' all'Agenzia del demanio, entro il 31  marzo  2011,
          le istruttorie in corso per reperire immobili in locazione.
          L'Agenzia del demanio,  verificata  la  corrispondenza  dei
          fabbisogni comunicati con  gli  obiettivi  di  contenimento
          della spesa pubblica di cui agli articoli 1,  commi  204  e
          seguenti,  della  legge  27  dicembre  2006,  n.   296,   e
          successive modificazioni, nonche' 74 del  decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni: a)
          accerta l'esistenza di immobili da  assegnare  in  uso  fra
          quelli di proprieta' dello Stato ovvero trasferiti ai fondi
          comuni d'investimento immobiliare di cui  all'  articolo  4
          del decreto-legge 25 settembre 2001,  n.  351,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410,  e
          successive modificazioni; b)  verifica  la  congruita'  del
          canone degli immobili di  proprieta'  di  terzi,  ai  sensi
          dell' articolo 1, comma 479, della legge 23 dicembre  2005,
          n. 266, individuati dalle predette amministrazioni  tramite
          indagini   di   mercato;   c)   rilascia   alle    predette
          amministrazioni il nulla osta alla stipula dei contratti di
          locazione  ovvero  al  rinnovo  di  quelli   in   scadenza,
          ancorche' sottoscritti dall'Agenzia del demanio.  E'  nullo
          ogni  contratto  di  locazione  stipulato  dalle   predette
          amministrazioni senza il preventivo nulla osta alla stipula
          dell'Agenzia  del  demanio,  fatta  eccezione  per   quelli
          stipulati dalla Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri  e
          dichiarati indispensabili per la protezione degli interessi
          della sicurezza dello Stato con decreto del Presidente  del
          Consiglio  dei  Ministri.   Le   predette   amministrazioni
          adempiono i contratti sottoscritti, effettuano il pagamento
          dei canoni di locazione ed assumono ogni responsabilita'  e
          onere per l'uso e la custodia  degli  immobili  assunti  in
          locazione. Le medesime amministrazioni hanno  l'obbligo  di
          comunicare all'Agenzia del demanio, entro 30  giorni  dalla
          data di stipula, l'avvenuta sottoscrizione del contratto di
          locazione e di trasmettere alla stessa  Agenzia  copia  del
          contratto annotato degli estremi di registrazione presso il
          competente  Ufficio  dell'Agenzia  delle  Entrate.  Per  le
          finalita'  di  cui  al  citato  articolo  1,  commi  204  e
          seguenti,  della  legge  n.  296  del  2006,  e  successive
          modificazioni,  le  predette   amministrazioni   comunicano
          all'Agenzia del demanio entro il 30  giugno  2010  l'elenco
          dei beni immobili  di  proprieta'  di  terzi  utilizzati  a
          qualsiasi  titolo.  Sulla  base   di   tali   comunicazioni
          l'Agenzia del demanio elabora un piano di razionalizzazione
          degli   spazi,    trasmettendolo    alle    amministrazioni
          interessate e al Ministero dell'economia e delle finanze  -
          Dipartimento del tesoro. A decorrere dal 1°  gennaio  2010,
          fermo restando quanto previsto dall' articolo 2, commi  618
          e  619,  della  legge  24  dicembre  2007,   n.   244,   le
          amministrazioni   interessate   comunicano   semestralmente
          all'Agenzia  del   demanio   gli   interventi   manutentivi
          effettuati sia sugli immobili di  proprieta'  dello  Stato,
          alle  medesime  in  uso  governativo,  sia  su  quelli   di
          proprieta' di terzi utilizzati a qualsiasi titolo,  nonche'
          l'ammontare  dei  relativi  oneri.  Gli  stanziamenti  alle
          singole amministrazioni per gli interventi di  manutenzione
          ordinaria  e  straordinaria,  a  decorrere   dall'esercizio
          finanziario 2011, non potranno eccedere gli importi spesi e
          comunicati all'Agenzia del demanio, fermi restando i limiti
          stabiliti  dall'articolo  2,  comma  618,  della  legge  24
          dicembre 2007, n. 244. Entro novanta giorni dalla  data  di
          entrata  in  vigore  della   presente   legge,   tutte   le
          amministrazioni pubbliche di  cui  al  citato  articolo  1,
          comma 2,  del  decreto  legislativo  n.  165  del  2001,  e
          successive modificazioni, che  utilizzano  o  detengono,  a
          qualunque titolo, immobili di proprieta' dello Stato  o  di
          proprieta' dei medesimi soggetti pubblici,  trasmettono  al
          Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento  del
          tesoro l'elenco identificativo dei predetti  beni  ai  fini
          della   redazione   del   rendiconto   patrimoniale   delle
          Amministrazioni pubbliche a valori di mercato. Entro il  31
          luglio di ciascun anno successivo a quello di  trasmissione
          del primo elenco,  le  amministrazioni  di  cui  al  citato
          articolo 1, comma 2, del decreto  legislativo  n.  165  del
          2001, e successive modificazioni, comunicano  le  eventuali
          variazioni  intervenute.  Qualora  emerga  l'esistenza   di
          immobili  di  proprieta'  dello  Stato  non   in   gestione
          dell'Agenzia  del  demanio,  gli  stessi  rientrano   nella
          gestione   dell'Agenzia.   Con   decreto    del    Ministro
          dell'economia e delle finanze  l'obbligo  di  comunicazione
          puo' essere esteso ad altre forme di attivo ai  fini  della
          redazione dei  predetti  conti  patrimoniali.  In  caso  di
          inadempimento dei predetti obblighi di comunicazione  e  di
          trasmissione,  l'Agenzia  del  demanio   e   il   Ministero
          dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro  ne
          effettuano la segnalazione alla Corte  dei  conti  per  gli
          atti di  rispettiva  competenza.  Gli  enti  di  previdenza
          inclusi tra le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1,
          comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,
          effettuano entro il 31 dicembre 2010  un  censimento  degli
          immobili di  loro  proprieta',  con  specifica  indicazione
          degli immobili strumentali  e  di  quelli  in  godimento  a
          terzi. La  ricognizione  e'  effettuata  con  le  modalita'
          previste con decreto  del  Ministero  del  lavoro  e  delle
          politiche   sociali,   di   concerto   con   il   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze.  Con  provvedimento   del
          Direttore  dell'Agenzia  del  demanio  sono  stabilite   le
          modalita' delle comunicazioni e delle trasmissioni previste
          dal presente comma. 
              222-bis. L'ottimizzazione degli spazi ad uso ufficio e'
          perseguita dalle Amministrazioni di cui al precedente comma
          222  rapportando  gli  stessi   alle   effettive   esigenze
          funzionali degli uffici  e  alle  risorse  umane  impiegate
          avuto riguardo ad un parametro di riferimento compreso  tra
          20 e 25 metri  quadrati  per  addetto.  Le  Amministrazioni
          interessate pongono in essere entro 90 giorni dalla data di
          pubblicazione  della   presente   disposizione   piani   di
          razionalizzazione degli spazi nel  rispetto  dei  parametri
          sopraindicati senza nuovi o maggiori oneri a  carico  della
          finanza pubblica.  Detti  piani  devono  essere  comunicati
          all'Agenzia  del  Demanio.  Le   medesime   Amministrazioni
          comunicano al Dipartimento della Ragioneria Generale  dello
          Stato, il rapporto  mq/addetto  scaturente  dagli  indicati
          piani di razionalizzazione  dalle  stesse  predisposti.  In
          caso di nuova costruzione o di ristrutturazione  integrale,
          il rapporto  mq/addetto  e'  determinato  dall'Agenzia  del
          Demanio entro il 31 dicembre 2012. Una quota parte pari  al
          15 per cento dei risparmi di spesa conseguiti dalle singole
          Amministrazioni  ad  esito  della  razionalizzazione  degli
          spazi   e'   dalle   stesse   utilizzata,   in   sede    di
          predisposizione  del  bilancio  di  previsione  per  l'anno
          successivo a quello in cui e' stata verificata e  accertata
          con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze  la
          sussistenza dei risparmi di spesa  conseguiti,  per  essere
          destinata alla realizzazione di progetti  di  miglioramento
          della qualita' dell'ambiente di lavoro e  di  miglioramento
          del benessere organizzativo  purche'  inseriti  nell'ambito
          dei piani di razionalizzazione. Nella  predisposizione  dei
          piani di ottimizzazione  e  razionalizzazione  degli  spazi
          dovranno in ogni caso essere tenute  in  considerazione  le
          vigenti  disposizioni   sulla   riduzione   degli   assetti
          organizzativi, ivi  comprese  quelle  recate  dal  presente
          decreto. Le presenti disposizioni costituiscono principio a
          cui  le  Regioni  e  gli  Enti  locali,  negli  ambiti   di
          rispettiva competenza, adeguano i propri ordinamenti. 
              222-ter. Al fine  del  completamento  del  processo  di
          razionalizzazione   e   ottimizzazione   dell'utilizzo,   a
          qualunque titolo, degli spazi  destinati  all'archiviazione
          della documentazione cartacea, le  Amministrazioni  statali
          procedono entro  il  31  dicembre  di  ogni  anno,  con  le
          modalita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica
          8 gennaio 2001, n. 37, allo scarto degli atti di  archivio.
          In assenza di tale attivita' di cui al  presente  comma  le
          Amministrazioni non possono essere destinatarie della quota
          parte dei risparmi di spesa previsti dal sesto periodo  del
          precedente  comma  222-bis.  Le  predette   Amministrazioni
          devono comunicare annualmente all'Agenzia del  Demanio  gli
          spazi  ad  uso  archivio  resisi  liberi  all'esito   della
          procedura di cui sopra,  per  consentire  di  avviare,  ove
          possibile, un processo di riunificazione, in poli logistici
          allo scopo  destinati,  degli  archivi  di  deposito  delle
          Amministrazioni." 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   33   del
          decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,  recante
          "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.",
          come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 33 (Disposizioni in materia di valorizzazione del
          patrimonio immobiliare) 
              1. Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze  e'  costituita  una  societa'  di   gestione   del
          risparmio avente capitale sociale pari ad almeno un milione
          di euro per l'anno 2012, per l'istituzione di  uno  o  piu'
          fondi  d'investimento  al  fine  di  partecipare  in  fondi
          d'investimento immobiliari chiusi promossi o partecipati da
          regioni, provincie, comuni anche  in  forma  consorziata  o
          associata ai sensi del decreto legislativo 18 agosto  2000,
          n.  267,  ed  altri  enti  pubblici  ovvero   da   societa'
          interamente partecipate  dai  predetti  enti,  al  fine  di
          valorizzare o dismettere il proprio patrimonio  immobiliare
          disponibile. Per  le  stesse  finalita'  di  cui  al  primo
          periodo e' autorizzata la spesa di 6 milioni  di  euro  per
          l'anno 2013. La pubblicazione del suddetto decreto fa luogo
          ad ogni adempimento di legge. Il capitale della societa' di
          gestione del risparmio di cui al primo periodo del presente
          comma e' detenuto interamente dal Ministero dell'economia e
          delle finanze, fatto salvo quanto previsto  dal  successivo
          comma 8-bis. I fondi istituiti dalla societa'  di  gestione
          del risparmio costituita dal Ministro dell'economia e delle
          finanze partecipano a quelli di cui al comma 2 mediante  la
          sottoscrizione di quote da questi ultimi  offerte  su  base
          competitiva a investitori qualificati al fine di conseguire
          la  liquidita'  necessaria  per  la   realizzazione   degli
          interventi  di  valorizzazione.  I  fondi  istituiti  dalla
          societa' di gestione del risparmio costituita dal  Ministro
          dell'economia e delle finanze ai sensi del  presente  comma
          investono anche direttamente al fine di acquisire  immobili
          in locazione passiva alle  pubbliche  amministrazioni.  Con
          successivo  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze  possono   essere   stabilite   le   modalita'   di
          partecipazione del  suddetto  fondo  a  fondi  titolari  di
          diritti di concessione o  d'uso  su  beni  indisponibili  e
          demaniali, che prevedano la possibilita' di locare in tutto
          o in parte il bene oggetto della concessione. 
              2. Ai fondi comuni di investimento immobiliare promossi
          o partecipati da regioni, provincie, comuni anche in  forma
          consorziata o associata ai sensi del decreto legislativo 18
          agosto 2000, n. 267, ed da altri enti  pubblici  ovvero  da
          societa' interamente  partecipate  dai  predetti  enti,  ai
          sensi  del  comma  1  possono  essere  apportati  a  fronte
          dell'emissione  di  quote  del   fondo   medesimo,   ovvero
          trasferiti, beni immobili e diritti reali immobiliari,  con
          le procedure dell'articolo 58 del decreto-legge  25  giugno
          2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
          agosto 2008, n. 133, nonche' quelli trasferiti ai sensi del
          decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85. Tali  apporti  o
          trasferimenti devono avvenire sulla  base  di  progetti  di
          utilizzo  o  di  valorizzazione  approvati   con   delibera
          dell'organo di governo  dell'ente,  previo  esperimento  di
          procedure di  selezione  della  Societa'  di  gestione  del
          risparmio tramite procedure di evidenza  pubblica.  Possono
          presentare  proposte  di  valorizzazione   anche   soggetti
          privati secondo le modalita' di cui al decreto  legislativo
          12 aprile 2006, n. 163. Nel caso dei beni individuati sulla
          base di quanto  previsto  dall'articolo  3,  comma  3,  del
          decreto legislativo 28  maggio  2010,  n.  85,  la  domanda
          prevista dal comma 4, dell'articolo 3  del  citato  decreto
          legislativo puo'  essere  motivata  dal  trasferimento  dei
          predetti beni  ai  fondi  di  cui  al  presente  comma.  E'
          abrogato l'articolo 6 del  decreto  legislativo  28  maggio
          2010, n. 85. I soggetti indicati all'articolo  4,  comma  1
          del decreto-legge 25 settembre 2001,  n.  351,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 23 novembre  2001,  n.  410,
          possono apportare beni ai suddetti fondi. 
              3. L'investimento nei fondi di cui ai commi 1, 8-ter  e
          8-quater, e' compatibile con  le  vigenti  disposizioni  in
          materia di attivita' di copertura  delle  riserve  tecniche
          delle  compagnie  di  assicurazione  di  cui   al   decreto
          legislativo  7  settembre  2005,  n.   209   e   successive
          modificazioni, e ai provvedimenti ISVAP nn. 147 e  148  del
          1996 e n. 36 del  2011,  e  successive  modificazioni,  nei
          limiti ed alle condizioni ivi contenuti. Il venti per cento
          del  piano  di  impiego  dei  fondi  disponibili   previsto
          dall'articolo 65 della legge 30 aprile 1969,  n.  153,  per
          gli enti pubblici, di natura assicurativa o  previdenziale,
          per  gli  anni  2012,  2013  e  2014  e'   destinato   alla
          sottoscrizione delle quote dei fondi di cui al comma 1.  Il
          venti per cento del piano di impiego di cui  al  precedente
          periodo e' destinato, per gli anni 2012, 2013 e 2014,  alla
          sottoscrizione delle quote dei fondi di cui  ai  successivi
          commi 8-ter e  8-quater.  La  Cassa  depositi  e  prestiti,
          secondo le modalita' di cui all'articolo 3, comma 4-bis del
          decreto-legge 10  febbraio  2009,  n.  5,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  9  aprile  2009,  n.  33,  puo'
          partecipare ai fondi di cui ai commi 1, 8-ter e 8-quater. 
              4. La  destinazione  funzionale  dei  beni  oggetto  di
          conferimento o trasferimento ai fondi di cui  ai  commi  2,
          8-ter  e  8-quater  puo'  essere  conseguita  mediante   il
          procedimento di cui all'articolo 34 del decreto legislativo
          18 agosto 2000, n. 267, e delle corrispondenti disposizioni
          previste dalla legislazione regionale. Il  procedimento  si
          conclude entro il termine perentorio di  180  giorni  dalla
          data della delibera con cui viene promossa la  costituzione
          dei fondi.  Con  la  medesima  procedura  si  procede  alla
          regolarizzazione edilizia  ed  urbanistica  degli  immobili
          conferiti. L'apporto o il trasferimento ai fondi di cui  ai
          commi 2, 8-ter e 8-quater e'  sospensivamente  condizionato
          al  completamento   delle   procedure   amministrative   di
          valorizzazione e di  regolarizzazione.  Fino  a  quando  la
          valorizzazione  dei  beni  trasferiti  al  fondo  non   sia
          completata,  secondo  le   valutazioni   effettuate   dalla
          relativa societa' di gestione  del  risparmio,  i  soggetti
          apportanti non possono alienare la maggioranza delle  quote
          del fondo. A seguito dell'apporto ai fondi di cui al  comma
          8-ter da parte degli Enti territoriali e' riconosciuto,  in
          favore di questi ultimi, un ammontare pari almeno al 70 per
          cento del valore di apporto dei beni in  quote  del  fondo;
          compatibilmente con la pianificazione economico-finanziaria
          dei fondi gestiti dalla societa' di gestione del  risparmio
          di cui  al  comma  1,  la  restante  parte  del  valore  e'
          corrisposta in denaro. 
              5. Per gli immobili sottoposti alle norme di tutela  di
          cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,  recante
          Codice dei beni culturali e del paesaggio, si applicano gli
          articoli 12 e 112 del citato decreto  legislativo,  nonche'
          l'articolo 5, comma 5, del decreto  legislativo  28  maggio
          2010, n. 85. 
              6. All'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
          112, convertito, con modificazioni, dalla  legge  6  agosto
          2008, n. 133, dopo il comma  9  e'  aggiunto  il  seguente:
          "9-bis. In caso di conferimento  a  fondi  di  investimento
          immobiliare dei beni inseriti negli elenchi di cui al comma
          1, la destinazione  funzionale  prevista  dal  piano  delle
          alienazioni e delle valorizzazioni, se in variante rispetto
          alle previsioni urbanistiche  ed  edilizie  vigenti  ed  in
          itinere, puo' essere conseguita mediante il procedimento di
          cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000,
          n. 267, e delle corrispondenti disposizioni previste  dalla
          legislazione regionale. Il procedimento si  conclude  entro
          il termine perentorio di 180 giorni  dall'apporto  o  dalla
          cessione sotto pena  di  retrocessione  del  bene  all'ente
          locale.  Con  la  medesima  procedura   si   procede   alla
          regolarizzazione edilizia  ed  urbanistica  degli  immobili
          conferiti." 
              7. Agli apporti e ai trasferimenti ai fondi  effettuati
          ai sensi del presente articolo si applicano le agevolazioni
          di cui ai commi 10 e 11 dell'articolo 14-bis della legge 25
          gennaio  1994,  n.  86,  e  gli  articoli  1,  3  e  4  del
          decreto-legge 25 settembre 2001, n.  351,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. 
              8. Entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore
          del presente decreto la  societa'  Patrimonio  dello  Stato
          s.p.a. e' sciolta  ed  e'  posta  in  liquidazione  con  le
          modalita' previste dal codice civile. 
              8-bis. I fondi istituiti dalla societa' di gestione del
          risparmio costituita dal Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze possono  acquistare  immobili  ad  uso  ufficio  di
          proprieta' degli enti territoriali, utilizzati dagli stessi
          o da altre pubbliche amministrazioni nonche' altri immobili
          di proprieta' dei medesimi enti di cui  sia  completato  il
          processo di  valorizzazione  edilizio-urbanistico,  qualora
          inseriti  in  programmi  di  valorizzazione,   recupero   e
          sviluppo  del  territorio.  Le  azioni  della  societa'  di
          gestione del risparmio di cui al  comma  1  possono  essere
          trasferite, mediante decreto del Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, a titolo gratuito all'Agenzia  del  demanio.
          Con apposita convenzione, a titolo oneroso, sono regolati i
          rapporti fra la societa' di gestione di cui al  comma  1  e
          l'Agenzia del demanio. Per le attivita' svolte ai sensi del
          presente articolo dall'Agenzia  del  demanio,  quest'ultima
          utilizza parte delle  risorse  appostate  sul  capitolo  di
          spesa n. 7754  dello  stato  di  previsione  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze. Le risorse di cui all'ultimo
          periodo del comma 1 dell'articolo 6 della legge 12 novembre
          2011, n. 183, sono utilizzate dall'Agenzia del demanio  per
          l'individuazione o l'eventuale costituzione della  societa'
          di  gestione  del  risparmio  o  delle  societa',  per   il
          collocamento delle quote del fondo  o  delle  azioni  della
          societa',   nonche'   per   tutte   le   attivita',   anche
          propedeutiche, connesse alle operazioni di cui al  presente
          articolo. 
              8-ter. Allo scopo di conseguire la riduzione del debito
          pubblico  il  Ministro  dell'economia  e   delle   finanze,
          attraverso la societa' di gestione del risparmio di cui  al
          comma 1, promuove, con le modalita' di cui  all'articolo  4
          del decreto-legge 25 settembre 2001,  n.  351,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, la
          costituzione di uno  o  piu'  fondi  comuni  d'investimento
          immobiliare, a  cui  trasferire  o  conferire  immobili  di
          proprieta'  dello  Stato  non  utilizzati   per   finalita'
          istituzionali,  nonche'  diritti  reali   immobiliari.   Le
          risorse derivanti dalla cessione delle quote del  Ministero
          dell'economia e delle finanze sono versate all'entrata  del
          bilancio dello Stato per essere riassegnate  al  Fondo  per
          l'ammortamento  dei  titoli  di  Stato,  e   destinate   al
          pagamento dei debiti dello Stato;  a  tale  ultimo  fine  i
          corrispettivi possono essere riassegnati al Fondo  speciale
          per reiscrizione dei residui perenti delle spese correnti e
          al Fondo speciale per la reiscrizione dei  residui  perenti
          in conto capitale, ovvero  possono  essere  utilizzati  per
          incrementare l'importo stabilito dall'articolo 35, comma 1,
          lettera b),  del  decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.  1,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24  marzo  2012,
          n.  27.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, su proposta del Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, si provvede alla determinazione delle  percentuali
          di riparto tra le finalita' indicate nel presente comma. Le
          societa' controllate direttamente  o  indirettamente  dallo
          Stato possono deliberare il trasferimento o il conferimento
          a tali fondi di  immobili  di  proprieta'.  I  decreti  del
          Ministro dell'economia e delle finanze di cui  all'articolo
          4 del citato  decreto-legge  25  settembre  2001,  n.  351,
          disciplinano, altresi', le modalita' di  concertazione  con
          le competenti strutture tecniche  dei  diversi  livelli  di
          governo  territoriale  interessati.  Ai  fondi  di  cui  al
          presente comma possono conferire beni anche i  soggetti  di
          cui al comma 2 con le modalita' ivi  previste,  ovvero  con
          apposita deliberazione adottata secondo le procedure di cui
          all'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133, anche in deroga all'obbligo di  allegare  il  piano
          delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari al bilancio.
          Tale delibera deve indicare espressamente  le  destinazioni
          urbanistiche  non   compatibili   con   le   strategie   di
          trasformazione   urbana.   La   totalita'   delle   risorse
          rivenienti  dalla  valorizzazione  ed   alienazione   degli
          immobili di proprieta' delle Regioni e  degli  Enti  locali
          trasferiti ai fondi di cui al presente comma, e'  destinata
          alla riduzione del debito dell'Ente e, solo in assenza  del
          debito, o comunque per la parte eventualmente eccedente,  a
          spese di investimento. 
              8-quater. Per le medesime finalita'  di  cui  al  comma
          8-ter,  il  Ministro   dell'economia   e   delle   finanze,
          attraverso la societa' di gestione del risparmio di cui  al
          comma 1,  promuove,  altresi',  con  le  modalita'  di  cui
          all'articolo 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  23  novembre
          2001, n. 410, uno  o  piu'  fondi  comuni  di  investimento
          immobiliare a cui sono trasferiti o conferiti, ai sensi del
          comma 4, gli immobili di proprieta' dello  Stato  non  piu'
          utilizzati  dal  Ministero  della  difesa   per   finalita'
          istituzionali e  suscettibili  di  valorizzazione,  nonche'
          diritti reali immobiliari.  Con  uno  o  piu'  decreti  del
          Ministero della difesa, sentita l'Agenzia del  demanio,  da
          emanarsi il primo entro  sessanta  giorni  dall'entrata  in
          vigore delle presenti disposizioni, sono individuati  tutti
          i  beni  di  proprieta'  statale  assegnati   al   medesimo
          Dicastero e  non  utilizzati  dallo  stesso  per  finalita'
          istituzionali. L'inserimento degli  immobili  nei  predetti
          decreti ne determina  la  classificazione  come  patrimonio
          disponibile  dello  Stato.  A  decorrere  dalla   data   di
          pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei citati  decreti,
          l'Agenzia   del   demanio    avvia    le    procedure    di
          regolarizzazione e  valorizzazione  previste  dal  presente
          articolo ovvero dall'articolo 33-bis, limitatamente ai beni
          suscettibili di valorizzazione. Al predetto Dicastero  sono
          attribuite le risorse rivenienti dalla cessione delle quote
          dei fondi  a  cura  del  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze  in  misura  del  30  per  cento,  con  prioritaria
          destinazione    alla    razionalizzazione    del    settore
          infrastrutturale,  ad  esclusione  di   spese   di   natura
          ricorrente. Con decreto del Ministero dell'economia e delle
          finanze, su  indicazione  dell'Agenzia  del  demanio,  sono
          assegnate una  parte  delle  restanti  quote  dello  stesso
          Ministero, nella misura massima del 25 per cento  e  minima
          del 10 per  cento  delle  stesse,  agli  Enti  territoriali
          interessati dalle procedure di cui al  presente  comma;  le
          risorse  rivenienti  dalla  cessione  delle   stesse   sono
          destinate alla riduzione del debito dell'Ente  e,  solo  in
          assenza del debito, o comunque per la  parte  eventualmente
          eccedente, a spese di investimento.  Le  risorse  derivanti
          dalla cessione delle quote del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze sono versate all'entrata del  bilancio  dello
          Stato per essere riassegnate al  Fondo  per  l'ammortamento
          dei titoli di Stato, e destinate al  pagamento  dei  debiti
          dello Stato; a tale ultimo  fine  i  corrispettivi  possono
          essere riassegnati al Fondo speciale per  reiscrizione  dei
          residui perenti delle spese correnti e  al  Fondo  speciale
          per la reiscrizione dei residui perenti in conto  capitale,
          ovvero possono essere utilizzati per incrementare l'importo
          stabilito  dall'articolo  35,  comma  1,  lettera  b),  del
          decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.  1,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  24  marzo  2012,  n.  27.  Con
          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
          proposta del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  si
          provvede alla determinazione delle percentuali  di  riparto
          tra le finalita' indicate nel presente comma. Gli immobili,
          individuati con i decreti del Ministero della difesa di cui
          al secondo periodo del presente comma, non suscettibili  di
          valorizzazione rientrano nella disponibilita'  dell'Agenzia
          del demanio per la gestione e l'amministrazione secondo  le
          norme vigenti. Spettano  all'Amministrazione  della  difesa
          tutti gli obblighi di custodia degli  immobili  individuati
          con  i  predetti  decreti,  fino  al  conferimento   o   al
          trasferimento degli stessi ai  fondi  di  cui  al  presente
          comma ovvero fino  alla  formale  riconsegna  dei  medesimi
          all'Agenzia del  demanio.  La  predetta  riconsegna  e'  da
          effettuarsi  gradualmente  e  d'intesa  con  l'Agenzia  del
          demanio,  a  far  data  dal  centoventesimo  giorno   dalla
          pubblicazione in Gazzetta Ufficiale  dei  relativi  decreti
          individuativi. 
              8-quinquies. In  deroga  alla  normativa  vigente,  con
          provvedimenti  dell'Agenzia   del   demanio   e'   disposto
          d'ufficio, laddove  necessario,  sulla  base  di  elaborati
          planimetrici   in   possesso,   l'accatastamento    o    la
          regolarizzazione catastale  degli  immobili  di  proprieta'
          dello Stato, ivi compresi quelli in uso all'Amministrazione
          della  difesa.  A  seguito  dell'emanazione  dei   predetti
          provvedimenti, la competente Agenzia fiscale  procede  alle
          conseguenti attivita' di iscrizione catastale. In  caso  di
          dismissione  degli  immobili  di  proprieta'  dello  Stato,
          eventuali   regolarizzazioni   catastali   possono   essere
          eseguite,   anche   successivamente   agli   atti   o    ai
          provvedimenti di trasferimento, a  cura  degli  acquirenti.
          Tutte le attivita' rese  in  favore  delle  Amministrazioni
          dall'Agenzia del demanio ai sensi del presente  articolo  e
          del successivo articolo 33-bis, sono svolte da quest'ultima
          a titolo oneroso sulla base di specifiche  convenzioni  con
          le parti interessate. 
              8-sexies. I decreti di cui al  presente  articolo  sono
          soggetti al controllo preventivo della Corte dei conti." 
              - Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  9,  del
          citato decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85: 
              "Art. 9 (Disposizioni finali) 
              1.  Tutti  gli  atti,  contratti,  formalita'  e  altri
          adempimenti necessari per l'attuazione del presente decreto
          sono esenti da ogni diritto e tributo. 
              2. Con uno o piu' decreti del Presidente del  Consiglio
          dei Ministri, su  proposta  del  Ministro  dell'economia  e
          delle  finanze,  sentiti  il  Ministro   dell'interno,   il
          Ministro per la semplificazione normativa, il Ministro  per
          le riforme per il federalismo e il Ministro per i  rapporti
          con le Regioni, previa intesa sancita in sede di Conferenza
          Unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto  legislativo
          28 agosto 1997, n. 281, sono determinate le modalita',  per
          ridurre,  a  decorrere  dal  primo  esercizio   finanziario
          successivo  alla  data  del  trasferimento,  le  risorse  a
          qualsiasi titolo spettanti alle Regioni e agli enti  locali
          contestualmente e  in  misura  pari  alla  riduzione  delle
          entrate erariali conseguente alla adozione dei decreti  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri di cui agli  articoli
          3 e 7. 
              3. Alle procedure di spesa relative ai beni  trasferiti
          ai sensi delle disposizioni del  presente  decreto  non  si
          applicano i vincoli  relativi  al  rispetto  del  patto  di
          stabilita' interno,  per  un  importo  corrispondente  alle
          spese gia' sostenute dallo  Stato  per  la  gestione  e  la
          manutenzione  dei  beni   trasferiti.   Tale   importo   e'
          determinato  secondo  i  criteri   e   con   le   modalita'
          individuati con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, su proposta del Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla  data  di
          entrata  in  vigore  del  presente  decreto.  Il   Ministro
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare
          le occorrenti variazioni di bilancio per la riduzione degli
          stanziamenti dei capitoli di spesa interessati. 
              4.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          Ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e
          delle finanze,  in  relazione  ai  trasferimenti  dei  beni
          immobili  di  cui  al  presente  decreto  legislativo,   e'
          assicurata la coerenza tra il riordino e  la  riallocazione
          delle  funzioni  e  la  dotazione  delle  risorse  umane  e
          finanziarie, con il  vincolo  che  al  trasferimento  delle
          funzioni corrisponda un trasferimento del personale tale da
          evitare ogni duplicazione di funzioni. 
              5. Le risorse nette derivanti  a  ciascuna  Regione  ed
          ente locale dalla eventuale alienazione degli immobili  del
          patrimonio  disponibile  loro  attribuito  ai   sensi   del
          presente decreto nonche' quelle derivanti  dalla  eventuale
          cessione di quote di fondi immobiliari cui i medesimi  beni
          siano stati conferiti sono acquisite dall'ente territoriale
          per un ammontare pari al  settantacinque  per  cento  delle
          stesse. Le predette risorse sono destinate  alla  riduzione
          del debito dell'ente  e,  solo  in  assenza  del  debito  o
          comunque per la parte eventualmente eccedente, a  spese  di
          investimento. La residua quota del venticinque per cento e'
          destinata al Fondo per l'ammortamento dei titoli di  Stato.
          Con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,
          adottato entro sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto legislativo,  su  proposta  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il
          Ministro dell'interno, il Ministro per i  rapporti  con  le
          Regioni ed il Ministro per le riforme per  il  federalismo,
          sono definite le modalita'  di  applicazione  del  presente
          comma.  Ciascuna  Regione  o  ente  locale  puo'  procedere
          all'alienazione  di  immobili  attribuiti  ai   sensi   del
          presente  decreto  legislativo  previa  attestazione  della
          congruita' del valore del bene da  parte  dell'Agenzia  del
          demanio  o  dell'Agenzia   del   territorio,   secondo   le
          rispettive competenze.  L'attestazione  e'  resa  entro  il
          termine di trenta giorni dalla relativa richiesta. 
              6. Nell'attuazione del presente decreto legislativo  e'
          comunque  assicurato  il  rispetto   di   quanto   previsto
          dall'articolo 28 della legge 5 maggio 2009, n. 42.". 
              -  Si  riporta  il  testo  vigente   del   comma   443,
          dell'articolo 1 della  legge  24  dicembre  2012,  n.  228,
          recante  "Disposizioni  per  la  formazione  del   bilancio
          annuale e pluriennale  dello  Stato  (Legge  di  stabilita'
          2013)": 
              "443. In applicazione del secondo periodo del  comma  6
          dell'articolo 162 del decreto legislativo 18  agosto  2000,
          n. 267, i proventi  da  alienazioni  di  beni  patrimoniali
          disponibili possono essere  destinati  esclusivamente  alla
          copertura di spese di investimento ovvero,  in  assenza  di
          queste o per la  parte  eccedente,  per  la  riduzione  del
          debito." 
              - Il decreto legislativo 28 maggio 2010,  n.  85,  reca
          "Attribuzione a comuni, province,  citta'  metropolitane  e
          regioni   di   un   proprio   patrimonio,   in   attuazione
          dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42".