Art. 56 Protezione, conservazione e trasporto di materiali e documentazione COMSEC 1. I materiali e la documentazione COMSEC classificati sono gestiti esclusivamente presso Aree riservate, costituite in strutture fisse o mobili, denominate "Centri COMSEC", allestite secondo le prescrizioni tecniche e di sicurezza stabilite nelle disposizioni applicative del presente regolamento. Il Centro COMSEC presso il quale sono impiegati dispositivi crittografici per attivita' di telecomunicazione e' denominato "Centro Comunicazioni Classificate". 2. Quando non in uso, tutto il materiale COMSEC sul quale e' apposta l'indicazione "CIFRA" deve essere conservato in contenitori di sicurezza, armadi corazzati o camere blindate con caratteristiche tecniche identificate nelle disposizioni di cui al comma 1. Le chiavi crittografiche e i dispositivi crittografici ad esse associate devono essere conservati separatamente. 3. La spedizione ed il trasporto del materiale di cui al comma 2 e' regolato da procedure individuate nelle disposizioni applicative del presente regolamento.