Art. 56 
 
 
                 Piano di riorganizzazione aziendale 
 
  1. Quando il bail-in  e'  applicato  per  ricapitalizzare  un  ente
sottoposto a risoluzione, conformemente  all'articolo  48,  comma  1,
lettera a),  e'  redatto  e  attuato  un  piano  di  riorganizzazione
aziendale. 
  2. Il piano e' redatto e attuato da uno o piu' commissari  speciali
nominati ai sensi dell'articolo 37 o dall'organo  di  amministrazione
dell'ente, se non decaduto, e contiene gli  elementi  indicati  dalla
Banca d'Italia con provvedimenti di carattere generale o particolare. 
  3. Il  piano  e'  trasmesso  alla  Banca  d'Italia  entro  un  mese
dall'applicazione del bail-in. In casi eccezionali, il  termine  puo'
essere prorogato di un mese. 
  4. Se il bail-in e' applicato a due o piu' componenti di un  gruppo
e non sono stati incaricati della redazione del  piano  i  commissari
speciali, il piano e' elaborato dalla capogruppo  con  riguardo  alle
banche e alle  SIM  che  continuano  a  far  parte  del  gruppo  dopo
l'applicazione del bail-in; il piano e' redatto secondo la  procedura
prevista per la redazione dei piani di risanamento di gruppo, di  cui
agli articoli 69-quinquies e  69-sexies  del  Testo  Unico  Bancario.
Quando la Banca d'Italia e' l'autorita'  di  risoluzione  di  gruppo,
essa  trasmette  il  piano  alle  altre  autorita'   di   risoluzione
interessate e all'ABE. 
  5. Entro un mese dalla data di presentazione del  piano,  la  Banca
d'Italia, d'intesa con la Banca Centrale  Europea  quando  questa  e'
l'autorita' competente, valuta l'adeguatezza del piano a ripristinare
la sostenibilita' economica a lungo termine  dell'ente  sottoposto  a
risoluzione; in caso positivo, approva il piano. In  caso  contrario,
la  Banca  d'Italia  comunica  all'organo  di  amministrazione  o  ai
commissari speciali i propri rilievi e chiede di modificare il  piano
in modo da tenerne conto. 
  6. Entro due settimane dalla ricezione della comunicazione  di  cui
al comma 3, l'organo  di  amministrazione  o  i  commissari  speciali
sottopongono un piano modificato alla Banca d'Italia. Essa valuta  il
piano e  comunica  all'organo  di  amministrazione  o  ai  commissari
speciali entro una settimana la propria approvazione se  ritiene  che
il piano modificato tenga adeguatamente conto dei rilievi espressi, o
la richiesta di apportarvi ulteriori modifiche, fissando  il  termine
per adempiere. 
  7. L'organo di amministrazione o i commissari speciali  attuano  il
piano approvato dalla Banca d'Italia e presentano alla stessa  almeno
ogni sei mesi una relazione sui  progressi  compiuti  nell'attuazione
del piano. 
  8. Se la Banca d'Italia lo  ritiene  necessario,  d'intesa  con  la
Banca Centrale  Europea  quando  questa  e'  l'autorita'  competente,
l'organo di amministrazione o i commissari speciali rivedono il piano
e sottopongono le eventuali revisioni  all'approvazione  della  Banca
d'Italia. 
  9. Quando e'  applicabile  la  disciplina  dell'Unione  europea  in
materia di aiuti di Stato, il piano e' compatibile con  il  piano  di
ristrutturazione che l'ente sottoposto  a  risoluzione  e'  tenuto  a
presentare alla Commissione europea. Se il piano di  riorganizzazione
e' notificato alla Commissione  europea  ai  sensi  della  disciplina
dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, la  Banca  d'Italia
puo' prorogare il periodo di cui al comma 1 fino a un massimo di  due
mesi o fino al termine  previsto  dalla  disciplina  degli  aiuti  di
Stato, se piu' breve. 
 
          Note all'art. 56: 
              - Si riporta il testo  vigente  dell'art.  69-quinquies
          del citato decreto legislativo n. 385 del 1993: 
              "Art. 69-quinquies (Piani di risanamento di gruppo).  -
          1. La capogruppo italiana di un gruppo bancario si dota  di
          un piano di risanamento  di  gruppo  che  individua  misure
          coordinate e coerenti da attuare per se', per ogni societa'
          del gruppo e, se  di  interesse  non  trascurabile  per  il
          risanamento del gruppo, per le societa' italiane ed  estere
          incluse  nella  vigilanza  consolidata  indicate  nell'art.
          69-ter, comma 1, lettera c). 
              2. Non e' tenuta a dotarsi di un piano  di  risanamento
          di gruppo la capogruppo di un gruppo  bancario  soggetto  a
          vigilanza consolidata in un altro Stato comunitario,  salvo
          che  cio'  non  sia  a  essa  specificamente  richiesto  in
          conformita' dell'art. 69-septies. 
              3. Il piano di risanamento di gruppo e'  finalizzato  a
          ripristinare l'equilibrio patrimoniale  e  finanziario  del
          gruppo bancario nel suo complesso e  delle  singole  banche
          che ne facciano parte. 
              4. Il piano di risanamento di gruppo contiene almeno le
          informazioni  richieste  da  provvedimenti   di   carattere
          generale  o  particolare  della   Banca   d'Italia   e   da
          regolamenti della  Commissione  europea.  Ove  siano  stati
          conclusi tra le societa' del gruppo accordi  ai  sensi  del
          capo 02-I, il piano di risanamento contempla il ricorso  al
          sostegno finanziario di gruppo conformemente  ad  essi.  Il
          piano di  risanamento  di  gruppo  individua,  altresi',  i
          possibili   ostacoli   all'attuazione   delle   misure   di
          risanamento, inclusi gli impedimenti di fatto o di  diritto
          all'allocazione tempestiva di  fondi  propri  e  al  pronto
          trasferimento  di  attivita'   nonche'   al   rimborso   di
          passivita' fra societa' del gruppo. 
              5. Il piano  di  risanamento  di  gruppo  e'  approvato
          dall'organo amministrativo della  capogruppo  e  sottoposto
          alla Banca d'Italia, in conformita' dell'art. 69-septies se
          il gruppo ha articolazioni in altri Stati comunitari. 
              6. La Banca d'Italia, nel rispetto degli articoli 5 e 6
          del decreto legislativo  [di  recepimento  della  direttiva
          2014/59/UE]  e  dell'art.  7,   trasmette   il   piano   di
          risanamento di gruppo: 
              a) alle autorita' competenti interessate  rappresentate
          nei collegi delle autorita' di vigilanza o con le quali sia
          stato stipulato un accordo di coordinamento e cooperazione; 
              b) alle autorita' competenti degli Stati comunitari  in
          cui  le  banche  incluse  nel   piano   abbiano   stabilito
          succursali significative; 
              c)  alle  autorita'  di  risoluzione   delle   societa'
          controllate incluse nel piano  di  risanamento  di  gruppo,
          nonche' all'autorita' di risoluzione a livello di gruppo. 
              7. Il piano di risanamento di gruppo e' riesaminato  e,
          se necessario,  aggiornato  almeno  annualmente  o  con  la
          maggiore  frequenza  richiesta  dalla  Banca  d'Italia.  Si
          procede comunque al riesame e  all'eventuale  aggiornamento
          del  piano  in  caso  di  significativo   mutamento   della
          struttura giuridica o organizzativa del gruppo o della  sua
          situazione patrimoniale o finanziaria.". 
              - Per il riferimento al testo dell'art.  69-sexies  del
          citato decreto legislativo n. 385 del  1993,  vedasi  nelle
          Note all'art. 1.