Art. 56 Piano di riorganizzazione aziendale 1. Quando il bail-in e' applicato per ricapitalizzare un ente sottoposto a risoluzione, conformemente all'articolo 48, comma 1, lettera a), e' redatto e attuato un piano di riorganizzazione aziendale. 2. Il piano e' redatto e attuato da uno o piu' commissari speciali nominati ai sensi dell'articolo 37 o dall'organo di amministrazione dell'ente, se non decaduto, e contiene gli elementi indicati dalla Banca d'Italia con provvedimenti di carattere generale o particolare. 3. Il piano e' trasmesso alla Banca d'Italia entro un mese dall'applicazione del bail-in. In casi eccezionali, il termine puo' essere prorogato di un mese. 4. Se il bail-in e' applicato a due o piu' componenti di un gruppo e non sono stati incaricati della redazione del piano i commissari speciali, il piano e' elaborato dalla capogruppo con riguardo alle banche e alle SIM che continuano a far parte del gruppo dopo l'applicazione del bail-in; il piano e' redatto secondo la procedura prevista per la redazione dei piani di risanamento di gruppo, di cui agli articoli 69-quinquies e 69-sexies del Testo Unico Bancario. Quando la Banca d'Italia e' l'autorita' di risoluzione di gruppo, essa trasmette il piano alle altre autorita' di risoluzione interessate e all'ABE. 5. Entro un mese dalla data di presentazione del piano, la Banca d'Italia, d'intesa con la Banca Centrale Europea quando questa e' l'autorita' competente, valuta l'adeguatezza del piano a ripristinare la sostenibilita' economica a lungo termine dell'ente sottoposto a risoluzione; in caso positivo, approva il piano. In caso contrario, la Banca d'Italia comunica all'organo di amministrazione o ai commissari speciali i propri rilievi e chiede di modificare il piano in modo da tenerne conto. 6. Entro due settimane dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 3, l'organo di amministrazione o i commissari speciali sottopongono un piano modificato alla Banca d'Italia. Essa valuta il piano e comunica all'organo di amministrazione o ai commissari speciali entro una settimana la propria approvazione se ritiene che il piano modificato tenga adeguatamente conto dei rilievi espressi, o la richiesta di apportarvi ulteriori modifiche, fissando il termine per adempiere. 7. L'organo di amministrazione o i commissari speciali attuano il piano approvato dalla Banca d'Italia e presentano alla stessa almeno ogni sei mesi una relazione sui progressi compiuti nell'attuazione del piano. 8. Se la Banca d'Italia lo ritiene necessario, d'intesa con la Banca Centrale Europea quando questa e' l'autorita' competente, l'organo di amministrazione o i commissari speciali rivedono il piano e sottopongono le eventuali revisioni all'approvazione della Banca d'Italia. 9. Quando e' applicabile la disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, il piano e' compatibile con il piano di ristrutturazione che l'ente sottoposto a risoluzione e' tenuto a presentare alla Commissione europea. Se il piano di riorganizzazione e' notificato alla Commissione europea ai sensi della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, la Banca d'Italia puo' prorogare il periodo di cui al comma 1 fino a un massimo di due mesi o fino al termine previsto dalla disciplina degli aiuti di Stato, se piu' breve.
Note all'art. 56: - Si riporta il testo vigente dell'art. 69-quinquies del citato decreto legislativo n. 385 del 1993: "Art. 69-quinquies (Piani di risanamento di gruppo). - 1. La capogruppo italiana di un gruppo bancario si dota di un piano di risanamento di gruppo che individua misure coordinate e coerenti da attuare per se', per ogni societa' del gruppo e, se di interesse non trascurabile per il risanamento del gruppo, per le societa' italiane ed estere incluse nella vigilanza consolidata indicate nell'art. 69-ter, comma 1, lettera c). 2. Non e' tenuta a dotarsi di un piano di risanamento di gruppo la capogruppo di un gruppo bancario soggetto a vigilanza consolidata in un altro Stato comunitario, salvo che cio' non sia a essa specificamente richiesto in conformita' dell'art. 69-septies. 3. Il piano di risanamento di gruppo e' finalizzato a ripristinare l'equilibrio patrimoniale e finanziario del gruppo bancario nel suo complesso e delle singole banche che ne facciano parte. 4. Il piano di risanamento di gruppo contiene almeno le informazioni richieste da provvedimenti di carattere generale o particolare della Banca d'Italia e da regolamenti della Commissione europea. Ove siano stati conclusi tra le societa' del gruppo accordi ai sensi del capo 02-I, il piano di risanamento contempla il ricorso al sostegno finanziario di gruppo conformemente ad essi. Il piano di risanamento di gruppo individua, altresi', i possibili ostacoli all'attuazione delle misure di risanamento, inclusi gli impedimenti di fatto o di diritto all'allocazione tempestiva di fondi propri e al pronto trasferimento di attivita' nonche' al rimborso di passivita' fra societa' del gruppo. 5. Il piano di risanamento di gruppo e' approvato dall'organo amministrativo della capogruppo e sottoposto alla Banca d'Italia, in conformita' dell'art. 69-septies se il gruppo ha articolazioni in altri Stati comunitari. 6. La Banca d'Italia, nel rispetto degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo [di recepimento della direttiva 2014/59/UE] e dell'art. 7, trasmette il piano di risanamento di gruppo: a) alle autorita' competenti interessate rappresentate nei collegi delle autorita' di vigilanza o con le quali sia stato stipulato un accordo di coordinamento e cooperazione; b) alle autorita' competenti degli Stati comunitari in cui le banche incluse nel piano abbiano stabilito succursali significative; c) alle autorita' di risoluzione delle societa' controllate incluse nel piano di risanamento di gruppo, nonche' all'autorita' di risoluzione a livello di gruppo. 7. Il piano di risanamento di gruppo e' riesaminato e, se necessario, aggiornato almeno annualmente o con la maggiore frequenza richiesta dalla Banca d'Italia. Si procede comunque al riesame e all'eventuale aggiornamento del piano in caso di significativo mutamento della struttura giuridica o organizzativa del gruppo o della sua situazione patrimoniale o finanziaria.". - Per il riferimento al testo dell'art. 69-sexies del citato decreto legislativo n. 385 del 1993, vedasi nelle Note all'art. 1.