Art. 56 
 
 
                         (Aste elettroniche) 
 
  1. Le stazioni appaltanti possono ricorrere  ad  aste  elettroniche
nelle quali vengono presentati nuovi prezzi, modificati al ribasso  o
nuovi valori riguardanti taluni elementi delle offerte. A  tal  fine,
le  stazioni  appaltanti  strutturano   l'asta   come   un   processo
elettronico per  fasi  successive,  che  interviene  dopo  una  prima
valutazione completa delle offerte e consente di classificarle  sulla
base di un trattamento automatico. Gli appalti di servizi e di lavori
che  hanno   per   oggetto   prestazioni   intellettuali,   come   la
progettazione di lavori, che non possono essere classificati in  base
ad un trattamento automatico, non sono oggetto di aste elettroniche. 
  2.   Nelle  procedure   aperte,   ristrette   o   competitive   con
negoziazione o nelle procedure negoziate precedute da un'indizione di
gara, le stazioni appaltanti possono stabilire  che  l'aggiudicazione
di  un  appalto  sia  preceduta  da  un'asta  elettronica  quando  il
contenuto  dei  documenti  di  gara,  in  particolare  le  specifiche
tecniche,  puo'  essere  fissato  in  maniera  precisa.  Alle  stesse
condizioni, esse possono ricorrere all'asta elettronica in  occasione
della riapertura del confronto competitivo fra le parti di un accordo
quadro di cui all'articolo 54, comma 4, lettere b) e c), e comma 6, e
dell'indizione di gare per appalti  da  aggiudicare  nell'ambito  del
sistema dinamico di acquisizione di cui all'articolo 55. 
  3. L'asta elettronica e' aggiudicata sulla base di uno dei seguenti
elementi contenuti nell'offerta: 
  a) esclusivamente i  prezzi,  quando  l'appalto  viene  aggiudicato
sulla sola base del prezzo; 
  b) il prezzo o i nuovi valori degli elementi dell'offerta  indicati
nei documenti di gara, quando l'appalto e' aggiudicato sulla base del
miglior rapporto qualita'/prezzo o costo/efficacia. 
  4.  Le  stazioni  appaltanti  indicano  il   ricorso   ad   un'asta
elettronica nel bando di gara o nell'invito a confermare l'interesse,
nonche', per i settori speciali,  nell'invito  a  presentare  offerte
quando per l'indizione di gara si usa un avviso sull'esistenza di  un
sistema di qualificazione. I documenti di gara comprendono almeno  le
informazioni di cui all'allegato XII. 
  5.  Prima di procedere all'asta elettronica, le stazioni appaltanti
effettuano  valutazione  completa  delle  offerte  conformemente   al
criterio o ai criteri di aggiudicazione  stabiliti  e  alla  relativa
ponderazione. 
  6. Nei settori ordinari, un'offerta e' considerata  ammissibile  se
e' stata presentata da un offerente che non e' stato escluso ai sensi
dell'articolo  80,  che  soddisfa  i  criteri  di  selezione  di  cui
all'articolo 83 e la cui offerta e' conforme alle specifiche tecniche
senza essere irregolare o inaccettabile ovvero inadeguata,  ai  sensi
dei commi 8, 9 e 10. 
  7. Nei settori speciali, un'offerta e' considerata  ammissibile  se
e' stata presentata da un offerente che non e' stato escluso ai sensi
dell'articolo 135 o dell'articolo 136,  che  soddisfa  i  criteri  di
selezione di cui al  medesimo  articolo  136  e  la  cui  offerta  e'
conforme  alle  specifiche  tecniche  senza   essere   irregolare   o
inaccettabile ovvero inadeguata, ai sensi dei commi 8, 9 e 10. 
  8. Sono considerate irregolari le  offerte  che  non  rispettano  i
documenti di gara, che sono state ricevute in ritardo,  in  relazione
alle quali vi sono  prove  di  corruzione,  concussione  o  abuso  di
ufficio o accordo  tra  operatori  economici  finalizzato  a  turbare
l'asta, o che la stazione appaltante ha giudicato anormalmente basse. 
  9.  Sono  considerate  inaccettabili  le  offerte   presentate   da
offerenti che  non  possiedono  la  qualificazione  necessaria  e  le
offerte  il  cui  prezzo  supera  l'importo  posto   dalle   stazioni
appaltanti a base di gara stabilito e  documentato  prima  dell'avvio
della procedura di appalto. 
  10. Un'offerta  e'  ritenuta  inadeguata  se  non  presenta  alcuna
pertinenza con l'appalto ed e'  quindi  manifestamente  incongruente,
fatte  salve  le  modifiche  sostanziali  idonee  a  rispondere  alle
esigenze della stazione appaltante e  ai  requisiti  specificati  nei
documenti di gara. Una domanda  di  partecipazione  non  e'  ritenuta
adeguata se l'operatore economico  interessato  deve  o  puo'  essere
escluso  ai  sensi  dell'articolo  80,   o   dell'articolo   135,   o
dell'articolo 136, o non soddisfa i criteri  di  selezione  stabiliti
dall'amministrazione  aggiudicatrice  ai  sensi  dell'articolo  83  o
dall'ente aggiudicatore ai sensi degli articoli 135 o 136. 
  11. Tutti gli offerenti che hanno  presentato  offerte  ammissibili
sono invitati simultaneamente, per  via  elettronica,  a  partecipare
all'asta elettronica utilizzando, a decorrere dalla data  e  dall'ora
previste,  le  modalita'  di  connessione  conformi  alle  istruzioni
contenute nell'invito. L'asta elettronica puo' svolgersi in piu' fasi
successive e non ha inizio prima di due giorni lavorativi  successivi
alla data di invio degli inviti. 
  12. L'invito e' corredato del risultato della valutazione  completa
dell'offerta,  effettuata  conformemente  alla  ponderazione  di  cui
all'articolo 95, commi 7 e 8. L'invito precisa, altresi', la  formula
matematica   che   determina,   durante   l'asta   elettronica,    le
riclassificazioni automatiche in funzione dei nuovi  prezzi  e/o  dei
nuovi  valori  presentati.   Salvo   il   caso   in   cui   l'offerta
economicamente piu' vantaggiosa sia individuata sulla base  del  solo
prezzo, tale formula integra  la  ponderazione  di  tutti  i  criteri
stabiliti per determinare l'offerta economicamente piu'  vantaggiosa,
quale indicata nel bando di gara o in altri documenti di gara. A  tal
fine, le eventuali forcelle devono  essere  precedentemente  espresse
con un valore determinato. Qualora siano  autorizzate  varianti,  per
ciascuna variante deve essere fornita una formula separata. 
  13. Nel corso di  ogni  fase  dell'asta  elettronica,  le  stazioni
appaltanti comunicano in tempo reale a tutti gli offerenti almeno  le
informazioni che consentono loro di  conoscere  in  ogni  momento  la
rispettiva classificazione. Le stazioni appaltanti  possono,  purche'
previsto  nei  documenti  di  gara,  comunicare  altre   informazioni
riguardanti altri  prezzi  o  valori  presentati.  Possono,  inoltre,
rendere noto in qualsiasi momento il numero di partecipanti alla fase
specifica dell'asta. In nessun caso, possono rendere nota l'identita'
degli  offerenti  durante  lo  svolgimento   delle   fasi   dell'asta
elettronica. 
  14. Le stazioni appaltanti dichiarano conclusa  l'asta  elettronica
secondo una o piu' delle seguenti modalita': 
  a) alla data e all'ora preventivamente indicate; 
  b) quando non  ricevono  piu'  nuovi  prezzi  o  nuovi  valori  che
rispondono alle  esigenze  degli  scarti  minimi,  a  condizione  che
abbiano preventivamente  indicato  il  termine  che  rispetteranno  a
partire dalla ricezione dell'ultima presentazione prima di dichiarare
conclusa l'asta elettronica; 
  c) quando il numero di fasi dell'asta preventivamente  indicato  e'
stato raggiunto. 
  15. Se le stazioni appaltanti intendono dichiarare conclusa  l'asta
elettronica ai sensi del  comma  14,  lettera  c),  eventualmente  in
combinazione con le modalita' di cui alla  lettera  b)  del  medesimo
comma, l'invito a partecipare all'asta indica il calendario  di  ogni
fase dell'asta. 
  16. Dopo aver dichiarata conclusa l'asta elettronica,  le  stazioni
appaltanti aggiudicano l'appalto in funzione dei risultati  dell'asta
elettronica.