Art. 56 Modifiche all'articolo 71 del decreto legislativo n. 82 del 2005 1. All'articolo 71 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Con decreto del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, su proposta dell'AgID, di concerto con il Ministro della giustizia e con i Ministri competenti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e il Garante per la protezione dei dati personali nelle materie di competenza, sono adottate le regole tecniche per l'attuazione del presente Codice.»; b) il comma 2 e' abrogato.
Note all'art. 56: - si riporta il testo dell'articolo 71 del citato decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal presente decreto: «Articolo 71 (Regole tecniche) 1. Con decreto del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, su proposta dell'AgID, di concerto con il Ministro della giustizia e con i Ministri competenti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e il Garante per la protezione dei dati personali nelle materie di competenza, sono adottate le regole tecniche per l'attuazione del presente Codice. 1-bis. (abrogato) 1-ter. Le regole tecniche di cui al presente codice sono dettate in conformita' ai requisiti tecnici di accessibilita' di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4, alle discipline risultanti dal processo di standardizzazione tecnologica a livello internazionale ed alle normative dell'Unione europea. 2. (abrogato).»