(Accordo-art. 56)
 
                             Articolo 56 
 
                  Competenze generali del tribunale 
 
  1. Il tribunale puo' imporre le misure, le procedure e i  mezzi  di
ricorso previsti dal presente  accordo  e  puo'  subordinare  le  sue
ordinanze a condizioni, conformemente al regolamento di procedura. 
 
  2. Il tribunale tiene debitamente conto dell'interesse delle  parti
e, prima di emanare un'ordinanza, offre alle parti la possibilita' di
essere  ascoltate  purche'  cio'  sia  compatibile  con   l'effettiva
attuazione dell'ordinanza.