(Allegato-art. 55)
                              Art. 55. 
 
 
Trattamento economico-normativo del personale con contratto  a  tempo
                             determinato 
 
    1. Al  personale  assunto  a  tempo  determinato  si  applica  il
trattamento  economico  e  normativo  previsto  dalla  contrattazione
collettiva vigente per il personale assunto  a  tempo  indeterminato,
compatibilmente con la natura  del  contratto  a  termine  e  con  le
precisazioni seguenti e dei successivi commi: 
      a) le ferie maturano in proporzione alla  durata  del  servizio
prestato, entro il limite annuale stabilito per i lavoratori  assunti
per la prima volta nella pubblica amministrazione, ai sensi dell'art.
28, comma  4;  nel  caso  in  cui,  tenendo  conto  della  durata  di
precedenti contratti a tempo  indeterminato  o  determinato  comunque
gia' intervenuti, anche con altre amministrazioni,  pure  di  diverso
comparto, il lavoratore abbia comunque prestato servizio per piu'  di
tre anni, le ferie maturano, in  proporzione  al  servizio  prestato,
entro il limite annuale di ventotto  o  trentadue  giorni,  stabilito
dall'art. 28, commi 2 e 3 a seconda dell'articolazione dell'orario di
lavoro rispettivamente su cinque o su sei giorni; 
      b) in caso di assenza per malattia, fermi restando - in  quanto
compatibili - i criteri stabiliti dall'art. 37 del presente CCNL,  si
applica l'art.  5  del  decreto-legge  12  settembre  1983,  n.  463,
convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n.  638,
ai fini della determinazione del periodo in  cui  e'  corrisposto  il
trattamento economico; i periodi  nei  quali  spetta  il  trattamento
economico intero e quelli nei quali  spetta  il  trattamento  ridotto
sono stabiliti secondo i criteri di cui all'art.  37,  comma  10,  in
misura proporzionalmente rapportata al periodo in cui e'  corrisposto
il trattamento economico come sopra determinato,  salvo  che  non  si
tratti di periodo di assenza inferiore a due mesi, caso nel quale  il
trattamento economico e' corrisposto comunque in  misura  intera;  il
trattamento economico non  puo'  comunque  essere  erogato  oltre  la
cessazione del rapporto di lavoro; 
      c) il periodo di conservazione del posto e'  pari  alla  durata
del contratto e non puo' in ogni caso  superare  il  termine  massimo
fissato dall'art. 37; 
      d) possono essere concessi permessi non retribuiti per motivate
esigenze fino a un massimo di quindici giorni complessivi e  permessi
retribuiti solo in caso di matrimonio ai sensi dell'art. 31, comma 2; 
      e) nel caso di rapporto di lavoro a tempo determinato di durata
non inferiore a sei mesi continuativi, comprensivi anche di eventuali
proroghe, oltre ai permessi di cui alla lettera  c),  possono  essere
concessi i seguenti permessi: 
        permessi retribuiti per motivi personali o familiari, di  cui
all'art. 32; 
        permessi per esami o concorsi, di cui all'art. 31,  comma  1,
lettera a); 
        permessi  per  visite  specialistiche,  esami  e  prestazioni
diagnostiche, di cui all'art. 35; 
        permessi per lutto di cui, all'art. 31, comma 1, lettera b); 
      f) il numero massimo annuale dei permessi di cui  alla  lettera
e) deve essere riproporzionato in  relazione  alla  durata  temporale
nell'anno del contratto  a  termine  stipulato,  salvo  il  caso  dei
permessi per lutto; l'eventuale  frazione  di  unita'  derivante  dal
riproporzionamento e' arrotondata all'unita'  superiore,  qualora  la
stessa sia uguale o superiore a 0,5; 
      g) sono comunque fatte salve tutte le altre ipotesi di  assenza
dal lavoro stabilite  da  specifiche  disposizioni  di  legge  per  i
lavoratori dipendenti, compresa la legge n. 53/2000, ivi  compresi  i
permessi per lutto nei casi di rapporto di  durata  inferiore  a  sei
mesi. 
    2. Il lavoratore assunto a tempo determinato, in  relazione  alla
durata prevista del rapporto di lavoro, puo' essere sottoposto ad  un
periodo di prova, secondo la disciplina, dell'art. 14, non  superiore
comunque a due settimane per i rapporti di durata fino a sei  mesi  e
di quattro settimane per quelli di  durata  superiore.  In  deroga  a
quanto previsto dall'art. 14, in qualunque  momento  del  periodo  di
prova, ciascuna delle parti puo' recedere dal rapporto senza  obbligo
di preavviso ne' di indennita' sostitutiva del preavviso, fatti salvi
i casi di sospensione indicati nel citato articolo. Il recesso  opera
dal momento della comunicazione  alla  controparte  e  ove  posto  in
essere dall'amministrazione deve essere motivato. 
    3. In tutti i casi di assunzioni a tempo determinato per esigenze
straordinarie e, in generale, quando per la brevita' del  rapporto  a
termine non sia possibile applicare  il  comma  2,  il  contratto  e'
stipulato con riserva di acquisizione dei documenti prescritti  dalla
normativa vigente. Nel caso che il dipendente  non  li  presenti  nel
termine prescritto o  che  non  risulti  in  possesso  dei  requisiti
previsti  per  l'assunzione,  il  rapporto  e'  risolto  con  effetto
immediato, salva l'applicazione dell'art. 2126 del codice civile. 
    4. In tutti i casi in cui il presente CCNL prevede la risoluzione
del rapporto  con  preavviso  o  con  corresponsione  dell'indennita'
sostitutiva dello stesso, ad eccezione di quelli previsti  dal  comma
10 del precedente art. 54 e comma 2 del  presente  articolo,  per  il
rapporto di lavoro a tempo determinato il  termine  di  preavviso  e'
fissato in un giorno per ogni periodo di lavoro  di  quindici  giorni
contrattualmente stabilito e, comunque, non puo'  superare  i  trenta
giorni, nelle ipotesi di durata dello stesso superiore  all'anno.  In
caso di dimissioni del dipendente, i termini sono ridotti alla meta',
con arrotondamento all'unita' superiore  dell'eventuale  frazione  di
unita' derivante dal computo. 
    5. I periodi di  assunzione  con  contratto  di  lavoro  a  tempo
determinato, possono essere adeguatamente valutati, nell'ambito delle
procedure di reclutamento della stessa o  di  altra  amministrazione,
secondo requisiti o criteri che attengono alla durata di tali periodi
ed alla corrispondenza tra la professionalita' richiesta nei posti da
coprire e l'esperienza maturata nei rapporti di lavoro a termine. 
    6.  Le  amministrazioni  assicurano  ai  lavoratori  assunti  con
contratto di lavoro a  tempo  determinato  interventi  informativi  e
formativi, con riferimento sia  alla  tutela  della  salute  e  della
sicurezza nei luoghi di lavoro, secondo  le  previsioni  del  decreto
legislativo n. 81/2008, sia alle  prestazioni  che  gli  stessi  sono
chiamati  a  rendere,  adeguati   all'esperienza   lavorativa,   alla
tipologia dell'attivita' ed alla durata del contratto. 
    7. In caso di assunzione a  tempo  indeterminato,  i  periodi  di
lavoro con contratto a tempo determinato gia' prestati dal dipendente
presso la medesima amministrazione, con mansioni del medesimo profilo
e  area  o  categoria  di  inquadramento,  concorrono  a  determinare
l'anzianita' lavorativa eventualmente richiesta per l'applicazione di
determinati istituti contrattuali.