Art. 56 Esclusione dal concorso per mancata presentazione alle prove 1. La mancata presentazione del candidato nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti per sostenere la prova preselettiva ove prevista, alle prove di efficienza fisica, agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali, le prove scritte o la prova orale, determina la sua esclusione di diritto dal concorso. 2. I candidati che per gravi e documentati motivi sono impossibilitati a sostenere le prove di efficienza fisica, gli accertamenti psico-fisici ed attitudinali, e la prova orale nel giorno stabilito, sono ammessi a sostenerle in una seduta appositamente prevista dalla commissione esaminatrice, nell'ambito del calendario concorsuale previsto per lo svolgimento della prova stessa.