Art. 56 
 
                Compensazione fondo perequativo IRAP 
 
  1. A decorrere  dall'anno  2019,  nello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze, e'  istituito  un  fondo  da
iscrivere su apposito piano gestionale del capitolo 2862,  diretto  a
compensare le regioni delle eventuali  minori  entrate  destinate  ai
trasferimenti di cui all'articolo 7, comma  1,  ultimo  periodo,  del
decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68. 
  2. Per l'anno 2019 la consistenza del fondo e' pari a 16 milioni di
euro e compensa le minori entrate a titolo di IRAP  realizzate  negli
anni 2017-2018. 
  3. ((Con la  legge  di  bilancio))  si  provvede  annualmente  alla
quantificazione  degli  stanziamenti  eventualmente  necessari  negli
esercizi 2020 e successivi. 
  4. A decorrere dall'anno 2019, il Ministero dell'economia  e  delle
finanze puo' disporre il ricorso ad anticipazioni di  tesoreria,  per
la quota di fondo perequativo eventualmente  non  assicurata  a  fine
anno ((dal  gettito  dell'IRAP)).  La  regolarizzazione  avviene  con
l'emissione di ordini di pagamento a valere sulle  risorse  stanziate
sul fondo di cui al comma 1. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Il testo del comma 1 dell'articolo 7 del citato decreto
          legislativo n. 68 del 2011 e' riportato nelle Note all'art.
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