Art. 56 
 
 
       Accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento 
 
    1.  L'imprenditore  in  stato  di  crisi  o  di  insolvenza  puo'
predisporre un piano, rivolto  ai  creditori,  che  appaia  idoneo  a
consentire il risanamento dell'esposizione debitoria  dell'impresa  e
ad assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria. 
    2. Il piano deve avere data certa e deve indicare: 
    a)   la   situazione   economico-patrimoniale    e    finanziaria
dell'impresa; 
    b) le principali cause della crisi; 
    c) le strategie d'intervento e dei tempi necessari per assicurare
il riequilibrio della situazione finanziaria; 
    d) i creditori e l'ammontare dei crediti dei quali si propone  la
rinegoziazione e lo stato delle eventuali trattative; 
    d) gli apporti di finanza nuova; 
    e)  i  tempi  delle  azioni  da  compiersi,  che  consentono   di
verificarne la realizzazione, nonche' gli strumenti da  adottare  nel
caso di scostamento tra gli obiettivi e la situazione in atto. 
    3.  Al  piano  debbono  essere  allegati  i  documenti   di   cui
all'articolo 39. 
    4. Un professionista indipendente deve attestare  la  veridicita'
dei dati aziendali e la fattibilita' economica e giuridica del piano. 
    5. Il piano puo' essere pubblicato nel registro delle imprese  su
richiesta del debitore. 
    6. Gli  atti  unilaterali  e  i  contratti  posti  in  essere  in
esecuzione del piano devono essere  provati  per  iscritto  e  devono
avere data certa. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore  per  effetto
delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio  legis",  viene
riportato  nella  versione  originariamente  pubblicata  in  Gazzetta
Ufficiale. 
  La  prima  versione  in  vigore  dell'articolo  e'   visualizzabile
nell'aggiornamento successivo.