Art. 56 Modifiche all'articolo 133 del codice della giustizia contabile - Giudizio per l'applicazione di sanzioni pecuniarie 1. All'articolo 133 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, dopo le parole «Copia del ricorso» sono inserite le seguenti: «, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza camerale,»; b) al comma 4, dopo le parole «, unitamente ai documenti in esso richiamati,» sono inserite le seguenti: «e il decreto di fissazione dell'udienza camerale,» e le parole «del medesimo» sono sostituite dalle seguenti: «dei medesimi».
Note all'art. 56: - Si riporta l'articolo 133 del codice della giustizia contabile, come modificato dal presente decreto: «Art. 133 (Giudizio per l'applicazione di sanzioni pecuniarie). - (Omissis). 3. Copia del ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza camerale, e' notificata alla parte a cura del pubblico ministero. 4. Il pubblico ministero deposita presso la segreteria della sezione il ricorso, unitamente ai documenti in esso richiamati, e il decreto di fissazione dell'udienza camerale, entro dieci giorni dalla notificazione dei medesimi. (Omissis).».