(Allegato-art. 56)
                              Art. 56. 
                      Procedure di valutazione 
 
    1. Le  aziende  o  enti,  con  proprio  regolamento,  definiscono
meccanismi e strumenti di monitoraggio e  valutazione  dell'attivita'
professionale svolta dai dirigenti nonche' dei costi, dei  rendimenti
e dei risultati in relazione ai programmi e obiettivi  da  perseguire
correlati, per i dirigenti con incarichi di natura  gestionale  anche
alle  risorse  umane,  finanziarie   e   strumentali   effettivamente
disponibili, stabilendo le modalita' con le quali tutti i processi di
valutazione di cui al presente capo si articolano. 
    2. I risultati finali delle valutazioni effettuate dai competenti
organismi di verifica sono riportati nel fascicolo personale. 
    3. Le aziende o enti adottano preventivamente i criteri  generali
che informano i sistemi di valutazione delle attivita' professionali,
delle prestazioni e  delle  competenze  organizzative  dei  dirigenti
nonche' dei relativi risultati di gestione nell'ambito dei meccanismi
e sistemi di valutazione, tenuto conto dell'art. 6, comma 1,  lettera
c)  (Confronto  regionale).  Tali  criteri  prima  della   definitiva
adozione sono oggetto di confronto ai sensi  dell'art.  5,  comma  3,
lettera c) (Confronto). 
    4. Le  procedure  di  valutazione  devono  essere  improntate  ai
seguenti principi: 
      a) imparzialita', celerita' e puntualita' al fine di  garantire
la continuita' e la certezza delle attivita'  professionali  connesse
all' incarico conferito, la  stretta  correlazione  tra  i  risultati
conseguiti  e  la  nuova  attribuzione   degli   obiettivi,   nonche'
l'erogazione delle relative  componenti  retributive,  inerenti  alla
retribuzione di risultato a seguito di una  tempestiva  verifica  dei
risultati conseguiti. 
      b)  trasparenza   dei   criteri   usati,   oggettivita'   delle
metodologie adottate ed  obbligo  di  motivazione  della  valutazione
espressa; 
      c) informazione adeguata e partecipazione del  valutato,  anche
attraverso la comunicazione ed il contraddittorio  nella  valutazione
di I e II istanza; 
      d) diretta conoscenza dell'attivita' del valutato da parte  del
soggetto che, in prima istanza, effettua la proposta  di  valutazione
sulla quale l'organismo di verifica e' chiamato a pronunciarsi. 
    5. L'oggetto della valutazione per tutti i dirigenti,  oltre  che
agli  obiettivi  gestionali  e  specifici   riferiti   alla   singola
professionalita'  nonche'  ai  relativi  criteri  di   verifica   dei
risultati,  va  rapportato  alle  specifiche  procedure  e   distinte
finalita' delle valutazioni di cui agli  articoli  successivi  ed  e'
costituito, in linea di  principio,  dagli  elementi  indicati  negli
articoli 18 (Tipologie d'incarico) e 19 (Affidamento e  revoca  degli
incarichi dirigenziali diversi dalla direzione di struttura complessa
- Criteri e procedure) e 20, con particolare  riguardo  al  comma  5,
(Affidamento e revoca  degli  incarichi  di  direzione  di  struttura
complessa - Criteri e procedure), ulteriormente integrabili a livello
aziendale nell'ambito del proprio regolamento.