Art. 56. Procedure di valutazione 1. Le aziende o enti, con proprio regolamento, definiscono meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dell'attivita' professionale svolta dai dirigenti nonche' dei costi, dei rendimenti e dei risultati in relazione ai programmi e obiettivi da perseguire correlati, per i dirigenti con incarichi di natura gestionale anche alle risorse umane, finanziarie e strumentali effettivamente disponibili, stabilendo le modalita' con le quali tutti i processi di valutazione di cui al presente capo si articolano. 2. I risultati finali delle valutazioni effettuate dai competenti organismi di verifica sono riportati nel fascicolo personale. 3. Le aziende o enti adottano preventivamente i criteri generali che informano i sistemi di valutazione delle attivita' professionali, delle prestazioni e delle competenze organizzative dei dirigenti nonche' dei relativi risultati di gestione nell'ambito dei meccanismi e sistemi di valutazione, tenuto conto dell'art. 6, comma 1, lettera c) (Confronto regionale). Tali criteri prima della definitiva adozione sono oggetto di confronto ai sensi dell'art. 5, comma 3, lettera c) (Confronto). 4. Le procedure di valutazione devono essere improntate ai seguenti principi: a) imparzialita', celerita' e puntualita' al fine di garantire la continuita' e la certezza delle attivita' professionali connesse all' incarico conferito, la stretta correlazione tra i risultati conseguiti e la nuova attribuzione degli obiettivi, nonche' l'erogazione delle relative componenti retributive, inerenti alla retribuzione di risultato a seguito di una tempestiva verifica dei risultati conseguiti. b) trasparenza dei criteri usati, oggettivita' delle metodologie adottate ed obbligo di motivazione della valutazione espressa; c) informazione adeguata e partecipazione del valutato, anche attraverso la comunicazione ed il contraddittorio nella valutazione di I e II istanza; d) diretta conoscenza dell'attivita' del valutato da parte del soggetto che, in prima istanza, effettua la proposta di valutazione sulla quale l'organismo di verifica e' chiamato a pronunciarsi. 5. L'oggetto della valutazione per tutti i dirigenti, oltre che agli obiettivi gestionali e specifici riferiti alla singola professionalita' nonche' ai relativi criteri di verifica dei risultati, va rapportato alle specifiche procedure e distinte finalita' delle valutazioni di cui agli articoli successivi ed e' costituito, in linea di principio, dagli elementi indicati negli articoli 18 (Tipologie d'incarico) e 19 (Affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali diversi dalla direzione di struttura complessa - Criteri e procedure) e 20, con particolare riguardo al comma 5, (Affidamento e revoca degli incarichi di direzione di struttura complessa - Criteri e procedure), ulteriormente integrabili a livello aziendale nell'ambito del proprio regolamento.