(Codice Penale-art. 56)
                              Art. 56. 
 
                          (Delitto tentato) 
 
  Chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco  a  commettere
un delitto, risponde di delitto tentato, se l'azione non si compie  o
l'evento non si verifica. 
 
  Il colpevole di delitto tentato e' punito:  con  la  reclusione  da
ventiquattro a trenta anni,  se  dalla  legge  e'  stabilita  per  il
delitto la pena di morte; con la reclusione non  inferiore  a  dodici
anni, se la pena stabilita e' l'ergastolo; e, negli altri  casi,  con
la pena stabilita per il delitto, diminuita da un terzo a due  terzi.
((5)) 
 
  Se  il  colpevole  volontariamente  desiste  dall'azione,  soggiace
soltanto  alla  pena  per   gli   atti   compiuti,   qualora   questi
costituiscano per se' un reato diverso. 
 
  Se volontariamente impedisce l'evento, soggiace alla pena stabilita
per il delitto tentato, diminuita da un terzo alla meta'. 
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AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 ha  disposto  (con
l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale
e' soppressa la pena di morte. 
  Quando nelle disposizioni del detto Codice e' comminata la pena  di
morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo".