Art. 560. Adempimenti degli immessi in ruolo 1. Per la nomina in prova, il periodo di prova, la nomina in ruolo e gli adempimenti connessi con la nomina, al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario si applicano le disposizioni che, per la generalita' dei dipendenti civili dello Stato, sono recate dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dall'articolo 7 della legge 22 agosto 1985 n. 444. 2. Il personale di ruolo in servizio all'estero, il quale a seguito di un superamento di un concorso possa accedere ad altro ruolo, puo' chiedere la proroga dell'assunzione in servizio e dell' effettuazione del relativo periodo di prova, per un periodo non superiore a due anni. I relativi effetti giuridici ed economici decorrono dalla data di effettiva assunzione in servizio. 3. Sono aboliti i rapporti informativi ed i giudizi complessivi annuali.
Nota all'art. 560: - Le disposizioni recate dal testo unico approvato con D.P.R. n. 3/1957 in materia di nomina in prova, periodo di prova, nomina in ruolo ed adempimenti connessi, sono le seguenti: "Art. 9. (Nomina in prova). - I vincitori del concorso conseguono la nomina in prova, che viene disposta con decreto del Ministro, salvo che la legge prescriva diversamente. La nomina dell'impiegato che per giustificato motivo assume servizio con ritardo sul termine prefissogli decorre, agli effetti economici, dal giorno in cui prende servizio. Colui che ha conseguito la nomina, se non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dalla nomina". "Art. 10. (Periodo di prova). - Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. L'impiegato in prova svolge le mansioni affidaegli nei vari servizi ai quali viene applicato . . .. e frequenta i corsi di formazione istituiti dall'amministrazione. Compiuto il periodo di prova, l'impiegato consegue la nomina in ruolo con decreto del Ministro, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, fondato anche sulle relazioni dei capi dei servizi ai quali e' stato applicato e sull'esito dei corsi eventualmente frequentati. Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova e' prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il ministro dichiara la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato. In tal caso spetta all'impiegato una indennita' pari a due mensilita' del trattamento relativo al periodo di prova. Qualora entro tre mesi dalla scadenza del periodo di prova non sia intervenuto un provvedimento di proroga ovvero un giudizio sfavorevole, la prova si intende conclusa favorevolmente. E' esonerato dal periodo di prova il vincitore del concorso che provenga da una carriera corrispondente della stessa o di altra amministrazione, presso la quale abbia superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica per la quale ha concorso. L'amministrazione ha facolta' di obbligarlo a frequentare i corsi di formazione. Per l'impiegato nominato in ruolo il servizio di prova e' computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti". "Art. 11. (Promessa solenne e giuramento). - L'impiegato, all'atto dell'assunzione in prova, deve fare, davanti al capo dell'ufficio o ad un suo delegato, in presenza di due testimoni, solenne promessa secondo la formula seguente: 'Prometto di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi dello Stato, di adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse dell'amministrazione per il pubblico bene'. Prima di assumere servizio di ruolo l'impiegato deve prestare giuramento davanti al capo dell'ufficio, o ad un suo delegato, in presenza di due testimoni, secondo la formula seguente: 'Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi dello Stato, di adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse dell'amministrazione per il pubblico bene'. La promessa solenne e il giuramento non si ripetono nel caso di passaggio ad altro impiego. Il rifiuto di prestare la promessa solenne o il giuramento importa la decadenza dall'impiego". - L'art. 7 della legge n. 444/1985 cosi' recita: "Art. 7. (Autorizzazione a bandire concorsi in particolari settori). - Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, di cui all'unita tabella B), sono autorizzate a bandire, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, concorsi ordinari per l'assunzione di personale nel numero, nelle qualifiche o categorie, o profili professionali e per le circoscrizioni territoriali indicate nella tabella medesima. Ai fini della copertura dei posti disponibili, di cui alla allegata tabella B), il servizio prestato con rapporto convenzionato per almeno un anno presso l'amministrazione dello Stato costituisce titolo di preferenza a parita' di merito. Ultimate le prove di concorso, le amministrazioni di cui al primo comma procederanno a nominare immediatamente in prova e ad immettere in servizio gli idonei nell'ordine della graduatoria, man mano che si verificano cessazioni dal servizio nell'ambito dei posti occupati alla data del 1 aprile 1984. Ai fini della graduatoria nei pubblici concorsi costituisce titolo di preferenza, a parita' di merito e per le qualifiche fino alla quarta o categorie corrispondenti, lo stato di disoccupazione non inferiore a sei mesi risultante dalla iscrizione presso le apposite liste di collocamento. Tale titolo di preferenza viene inserito, ai fini di cui sopra, dopo il numero 16 di cui all'art. 5, comma quarto, del testo unico approvato con decrto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. La presentazione dei documenti di rito attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego pubblico dovra' avvenire entro il primo mese di servizio. I nuovi assunti saranno invitati a regolarizzare entro trenta giorni, a pena di decademza, la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile. I provvedimenti di nomina saranno immediatamente esecutivi, salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto. Le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione del visto devono essere comunque compensate. La procedura prevista dal presente articolo viene estesa altresi', a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, a tutti i procedimenti di concorso di assunzione nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo".