Art. 560. 
                 Adempimenti degli immessi in ruolo 
 
  1. Per la nomina in prova, il periodo di prova, la nomina in  ruolo
e  gli   adempimenti   connessi   con   la   nomina,   al   personale
amministrativo, tecnico ed ausiliario si  applicano  le  disposizioni
che, per la generalita'  dei  dipendenti  civili  dello  Stato,  sono
recate dal testo unico approvato con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dall'articolo 7  della  legge  22
agosto 1985 n. 444. 
  2. Il personale di ruolo in servizio all'estero, il quale a seguito
di un superamento di un concorso possa accedere ad altro ruolo,  puo'
chiedere la proroga dell'assunzione in servizio e dell' effettuazione
del relativo periodo di prova, per un periodo  non  superiore  a  due
anni. I relativi effetti giuridici ed economici decorrono dalla  data
di effettiva assunzione in servizio. 
  3. Sono aboliti i rapporti informativi  ed  i  giudizi  complessivi
annuali. 
 
          Nota all'art. 560: 
             - Le disposizioni recate dal testo unico  approvato  con
          D.P.R. n. 3/1957 in materia di nomina in prova, periodo  di
          prova, nomina in ruolo ed  adempimenti  connessi,  sono  le
          seguenti: 
             "Art. 9. (Nomina in prova). - I vincitori  del  concorso
          conseguono la nomina  in  prova,  che  viene  disposta  con
          decreto  del  Ministro,  salvo  che  la   legge   prescriva
          diversamente. 
             La nomina dell'impiegato  che  per  giustificato  motivo
          assume  servizio  con  ritardo  sul   termine   prefissogli
          decorre, agli effetti economici, dal giorno in  cui  prende
          servizio. 
             Colui  che  ha  conseguito  la  nomina,  se  non  assume
          servizio  senza  giustificato  motivo  entro   il   termine
          stabilito, decade dalla nomina". 
             "Art. 10. (Periodo di prova). - Il periodo di  prova  ha
          la durata di sei mesi. 
             L'impiegato in prova svolge le mansioni  affidaegli  nei
          vari servizi ai quali viene applicato . . .. e frequenta  i
          corsi di formazione istituiti dall'amministrazione. 
             Compiuto il periodo di prova,  l'impiegato  consegue  la
          nomina in ruolo con decreto del Ministro,  previo  giudizio
          favorevole del consiglio di amministrazione, fondato  anche
          sulle relazioni dei capi dei  servizi  ai  quali  e'  stato
          applicato e sull'esito dei corsi eventualmente frequentati. 
          Nel caso di giudizio sfavorevole il  periodo  di  prova  e'
          prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali,  ove  il
          giudizio sia ancora sfavorevole, il  ministro  dichiara  la
          risoluzione del rapporto di impiego con  decreto  motivato.
          In tal caso spetta all'impiegato una indennita' pari a  due
          mensilita' del trattamento relativo al periodo di prova. 
             Qualora entro tre mesi dalla  scadenza  del  periodo  di
          prova non  sia  intervenuto  un  provvedimento  di  proroga
          ovvero  un  giudizio  sfavorevole,  la  prova  si   intende
          conclusa favorevolmente. 
             E' esonerato dal  periodo  di  prova  il  vincitore  del
          concorso che provenga da una carriera corrispondente  della
          stessa o di altra amministrazione, presso  la  quale  abbia
          superato  il  periodo  di  prova  e  disimpegnato  mansioni
          analoghe a quelle della qualifica per la quale ha concorso. 
          L'amministrazione ha facolta' di obbligarlo a frequentare i
          corsi di formazione. 
             Per l'impiegato nominato in ruolo il servizio  di  prova
          e' computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti". 
            "Art. 11. (Promessa solenne e giuramento). - L'impiegato,
          all'atto dell'assunzione in prova, deve  fare,  davanti  al
          capo dell'ufficio o ad un suo delegato, in presenza di  due
          testimoni, solenne promessa secondo la formula seguente: 
              'Prometto  di  essere  fedele   alla   Repubblica,   di
          osservare lealmente la Costituzione e le leggi dello Stato,
          di adempiere  ai  doveri  del  mio  ufficio  nell'interesse
          dell'amministrazione per il pubblico bene'. 
             Prima di assumere servizio  di  ruolo  l'impiegato  deve
          prestare giuramento davanti al capo dell'ufficio, o  ad  un
          suo delegato, in presenza  di  due  testimoni,  secondo  la
          formula seguente: 
              'Giuro di essere fedele alla Repubblica,  di  osservare
          lealmente la  Costituzione  e  le  leggi  dello  Stato,  di
          adempiere  ai  doveri  del   mio   ufficio   nell'interesse
          dell'amministrazione per il pubblico bene'. 
             La promessa solenne e il giuramento non si ripetono  nel
          caso di passaggio ad altro impiego. 
             Il  rifiuto  di  prestare  la  promessa  solenne  o   il
          giuramento importa la decadenza dall'impiego". 
             - L'art. 7 della legge n. 444/1985 cosi' recita: 
             "Art.  7.  (Autorizzazione   a   bandire   concorsi   in
          particolari settori). -  Le  amministrazioni  dello  Stato,
          anche ad ordinamento autonomo, di cui all'unita tabella B),
          sono autorizzate a bandire, entro il termine perentorio  di
          trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente  legge,  concorsi  ordinari  per  l'assunzione  di
          personale nel  numero,  nelle  qualifiche  o  categorie,  o
          profili professionali e per le circoscrizioni  territoriali
          indicate nella tabella medesima. 
             Ai fini della copertura dei posti  disponibili,  di  cui
          alla allegata tabella B), il servizio prestato con rapporto
          convenzionato per almeno un anno  presso  l'amministrazione
          dello Stato costituisce titolo di preferenza a  parita'  di
          merito. 
             Ultimate le prove di concorso, le amministrazioni di cui
          al primo comma procederanno a  nominare  immediatamente  in
          prova e ad immettere in  servizio  gli  idonei  nell'ordine
          della graduatoria, man mano che  si  verificano  cessazioni
          dal servizio nell'ambito dei posti occupati alla  data  del
          1› aprile 1984. 
             Ai  fini  della  graduatoria   nei   pubblici   concorsi
          costituisce titolo di preferenza, a parita' di merito e per
          le qualifiche fino alla quarta o categorie  corrispondenti,
          lo  stato  di  disoccupazione  non  inferiore  a  sei  mesi
          risultante dalla iscrizione presso  le  apposite  liste  di
          collocamento. Tale titolo di preferenza viene inserito,  ai
          fini di cui sopra, dopo il numero 16  di  cui  all'art.  5,
          comma quarto, del testo  unico  approvato  con  decrto  del
          Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 
             La presentazione dei documenti  di  rito  attestanti  il
          possesso   dei   requisiti   richiesti   per   l'ammissione
          all'impiego pubblico dovra' avvenire entro il primo mese di
          servizio. 
             I nuovi assunti saranno invitati a  regolarizzare  entro
          trenta giorni,  a  pena  di  decademza,  la  documentazione
          incompleta o affetta da vizio sanabile. 
             I  provvedimenti  di   nomina   saranno   immediatamente
          esecutivi, salva la sopravvenienza  di  inefficacia  se  la
          Corte dei conti ricusi il visto. Le prestazioni di servizio
          rese fino alla comunicazione della  ricusazione  del  visto
          devono essere comunque compensate. 
             La procedura prevista dal presente articolo viene estesa
          altresi', a partire dalla data di entrata in  vigore  della
          presente legge, a  tutti  i  procedimenti  di  concorso  di
          assunzione  nelle   amministrazioni   statali,   anche   ad
          ordinamento autonomo".