Art. 562.
(Insolvenza del donatario soggetto a riduzione).
Se la cosa donata e' perita per causa imputabile al donatario o ai
suoi aventi causa o se la restituzione della cosa donata non puo'
essere richiesta contro l'acquirente, e il donatario e' in tutto o in
parte insolvente, il valore della donazione che non si puo'
recuperare dal donatario si detrae dalla massa ereditaria, ma restano
impregiudicate le ragioni di credito del legittimario e dei donatari
antecedenti contro il donatario insolvente.