Art. 562. 
                          Congedo ordinario 
  1. Il personale A.T.A. ha diritto a trenta giorni non lavorativi di
congedo ordinario nell'anno solare. 
  2. Al personale A.T.A. sono attribuite, in aggiunta ai  periodi  di
congedo, sei giornate  complessive  di  riposo  da  fruire  nell'anno
solare come segue: 
    a) due giornate aggiuntive al congedo ordinario; 
    b) quattro giornate a richiesta degli interessati  tenendo  conto
delle esigenze di servizio. 
  3. Il  congedo  ordinario  deve  essere  fruito  su  richiesta  del
dipendente   e   previa   autorizzazione   del    capo    d'istituto,
compatibilmente alle esigenze  di  servizio,  irrinunciabilmente  nel
corso di ciascun anno solare anche in piu' periodi, uno dei quali non
inferiore a quindici giorni. 
  4. La ricorrenza  del  Santo  Patrono,  se  ricadente  in  giornata
lavorativa, e' considerata aggiuntiva al congedo ordinario.